Roma, 1 agosto 2017 – Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri ha sospeso per 60 giorni e ha sanzionato con un’ammenda di € 2000,00 Liliana Giangaspero, moglie di Uberto Lupinetti – Presidente Fise Lombardia “in stand by” – anch’esso sospeso per la deroga “anomala” concessa alla minore Nicole Dentello in occasione del Trofeo Ludico Regionale di salto ostacoli di aprile 2017. La motivazione della sanzione e ammenda nei confronti di Liliana Giangaspero, Presidente dell’Asim Club Viscontea AID di Landriano (PV), è per il mancato tesseramento – e conseguente mancata copertura assicurativa – riferito alla medesima minore Nicole Dentello. Nel provvedimento emesso il 27 luglio nei confronti della Sig.ra Liliana si legge “…ha collaborato fattivamente; ha ammesso l’addebito; ha riconosciuto la propria colpa; ha risarcito il danno; si è scusata; è incensurata“. Inoltre la Sig.ra Liliana Giangaspero, tramite il legale difensore avv. Stefania Cappa, ha chiesto al Tribunale di accogliere l’istanza di misura alternativa però rifiutata dalla Procura Federale.
La redazione di Cavallo Magazine è a disposizione per la pubblicazione di repliche sul provvedimento del Tribunale Federale Fise.
Riportiamo parte del provvedimento:
Il Tribunale Federale riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri, così composto: avv. Lina Musumarra – Presidente relatore – avv. Anna Cusimano – Componente – e avv. Giampiero Orsino – Componente, per decidere in ordine al deferimento a carico di Liliana Giangaspero nella qualità di Presidente dell’Asim Club Viscontea AID.
Premesso che
– con segnalazione del 26 aprile 2017 trasmessa alla Procura Federale dalla Sig.ra Nadia Dagradi, quale genitore della minore Nicole Dentello, veniva evidenziato che:
1) dal mese di maggio 2015 al mese di aprile 2017 la minore frequentava lezioni di equitazione con cadenza settimanale presso il circolo ippico Asim Club La Viscontea, pagando regolarmente le quote associative, patente ludica A,. lezioni di equitazione e Campus come da documentazione agli atti
2) nel 2016 la minore si è rotta un braccio cadendo da cavallo presso l’Asim e successivamente alla richiesta da parte della madre di fare denuncia all’assicurazione le veniva riferito “che era inutile perché tanto non pagavano e che dovevano farlo da sola”
3) all’inizio del mese di aprile 2017 la minore cambiava maneggio andando al S.A.S.A, dove l’istruttore decideva di iscrivere Nicole alla gara Ludica Trofeo Lombardia del 25 aprile 2017; il 21 aprile, però la “segreteria del concorso – Daniela Tonali – ha comunicato per messaggio all’istruttrice che mia figlia non avrebbe potuto partecipare al concorso perché non in possesso dell’anzianità prevista”
4) Dopo diverse richieste di chiarimenti, il Sig. Uberto Lupinetti, presidente del Comitato Regionale Lombardia, riferiva alla madre della minore che “certamente c’era stato un disguido informatico della Fise e che avrebbe messo a posto tutto con deroga”, potendo così partecipare la bambina al predetto concorso. Rilevava infine la Sig.ra Dagradi alla segnalazione che “ad oggi, però mia figlia nonostante io abbia sempre pagato la patente Fise, non ha l’anzianità per poter andare in gara senza una ‘deroga’ della Fise”.
– La Procura Federale in data 22 maggio 2017 procedeva all’audizione della Sig.ra Giangaspero – assistita dallìAvv. Stefania Cappa – la quale confermava le circostanze sopra riportate, precisando che “intendo collaborare ed ammetto l’addebito del mancato tesseramento della minore, ribadisco che ero in buona fede in quanto la minore era presente nel circolo come risulta dalle ricevute fiscali e dal libro soci che produco (…)”
– Con decisione del 9 giugno 2017 – esaminata dalla Procura Federale ed acquisita in atti – Il Giudice Sportivo Nazionale condannava il Sig. Uberto Lupinetti, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per i fatti accaduti il 25 aprile 2017.
– in data 20 giugno 2017 la Procura Federale depositava avviso di conclusione delle indagini e contestualmente intendimento di deferimento, dopo aver sentito la Sir.ra Dagradi ed acquisita a comunicazione pervenuta da quest’ultima del 14 giugno 2017 con cui si precisava che “in data 15 maggio ho ricevuto una telefonata dalla presidente dell’Asim club – signora Liliana. Alla Telefonata ha risposto mio marito Massimo Dentello, la signora ci informava che avevano trovato un sistema ‘legale’ per far partecipare la bambina alle prossime gare senza aspettare che raggiungesse i sei mesi di anzianità e ci invitava ad andare presso il loro centro per parlarne di persona. Noi ovviamente non abbiamo dato seguito alla sua richiesta. In data 30 maggio ho ricevuto un assegno di €60 da Asim club la viscontea per restituzione dei patentini pagati e non fatti. L’assegno non è stato incassato in quanto il cognome è sbagliato”.
– La Sig.ra Giangaspero non presentava memoria difensiva.
– In data 26 giugno 2017 il difensore della Sig.ra Giangaspero trasmetteva alla Procura Federale istanza di applicazione di sanzioni su richiesta, non accolta dalla Procura Federale poiché non ritenuta congrua
– In data 28 giugno 2017 veniva quindi depositato atto di incolpazione e deferimento a giudizio della Sig.ra Giangaspero per violazione dell’art. 5, co. 3 dello Statuto Fise, a mente del quale “Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla Fise tutti coloro i quali praticano presso le proprie strutture attività Federale, anche in forma ludica”, e dell’art. 1 Re. Giust..
– Con memoria difensiva ritualmente depositata la deferita, per il tramite del difensore, Avv. Stefania Cappa, ha chiesto al Tribunale di accogliere l’istanza di misura alternativa, ex art. 12 Reg. Giust., rigettata dalla Procura Federale e consistente “nell’attività di preparazione cavalli, cavalieri paralimpici e campo per le lezioni, presso la struttura Scuderia Bramasole sita in Somma Lombardo (VA), per mesi 2 e giorni 10 della durata di 3 ore, sotto la responsabilità del Tecnico Federale per il paradressage, signora Chiara Fabi”.
– All’udienza del 20 luglio 2017 partecipavano la Procura e l’incolpata, intervenuta personalmente oltre che per il tramite del predetto difensore.
– Dopo ampia trattazione, la Procura e la Difesa concludevano congiuntamente per l‘applicazione della sospensione di 60 giorni, ex art. 6, lett. e) Reg. Giust. e dell’ammenda di € 2000,00, anche in considerazione della fattiva collaborazione e del riconoscimento di responsabilità da parte della deferita. – Tribunale si riservava.
Tenuto conto che
– la Procura, nella fase delle indagini, ha potuto accertare la violazione contestata – peraltro riconosciuta dalla stessa deferita – ovvero il mancato tesseramento, con conseguente mancata copertura assicurativa, della minore Nicole Dentelle presso il Centro Ippico Asim Club La Viscontea, di cui è Presidente la Sig.ra Liliana Giangaspero, nonostante il versamento delle quote associative per la patente A ludica.
Rilevato che
– nella memoria difensiva è stato evidenziato che “l’incolpata ha collaborato fattivamente; ha ammesso l’addebito; ha riconosciuto la propria colpa; ha risarcito il danno; si è scusata; è incensurata”.
Considerato che
– alla luce della documentazione in atti e dell’ammissione dell’incolpata alcun dubbio sussiste in merito alla fondatezza delle contestazioni;
– le parti hanno concordato in merito all’applicazione della sanzione della sospensione di 60 giorni di cui all’art. 6, co. 1, lett. e) e dell’ammenda di € 2000,00 di cui all’art. 6, co. 1. lett. c) del Regolamento di Giustizia;
– alla luce dell’ammissione delle contestazioni ascritte e del contegno confessore dell’incolpata, le sanzioni congiuntamente richieste dalle parti e del contegno dell’incolpata, le sanzioni congiuntamente richieste dalle parti appaiono proporzionate, anche tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, visti gli arti. 1, 5, co. 3 e 6, co. 1, lett. e) e c) del Regolamento di Giustizia Fise
Applica
Alla Signara Liliana Giangaspero, nella qualità di Presidente dell’Asim Club la Viscontea Associazione Ippica Dilettantistica, la sospensione di 60 giorni da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico,. operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché la sanzionale del pagamento dell’ammenda pari a € 2000,00.
Roma, 20-26 luglio 2017
Per consultare il pdf del provvedimento P/A 42/17 – RG. Trib . clicca qui –