Bologna, 12 gennaio 2022 – Dal 10 gennaio è entrato in vigore il decreto “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.
Si tratta del documento che ridefinisce il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli equini che, con il decreto 30 settembre 2022, viene affidata al Ministero della salute. Il tutto in ottemperanza degli obblighi elencati dagli articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 2016/429 (Animal Health Law) e seguendo il dettato dei regolamenti europei di esecuzione 2021/963 che definisce i documenti di identificazione degli equini e 2020/602 che riguarda i certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale.
Ecco alcuni dei ‘capitoli’ principali che dovrebbero, nella mente dei legislatori, operare una sorta di rivoluzione copernicana nell’anagrafe equina, tanto promessa e mai decollata.
Base dati informatizzata
Il Sistema “I&R” (Identificazione e Registrazione) degli equini poggia su una base dati informatizzata (BDN) contenente i dati relativi alla registrazione e identificazione degli equini detenuti e degli stabilimenti. La banca dati si avvale anche delle informazioni fornite da taluni enti selezionatori per rilasciare il documento unico di identificazione a vita.
Coinvolgimento attivo della FISE
La Federazione italiana sport equestri (FISE) ha dato la propria disponibilità a «svolgere le funzioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e ad essere attivamente coinvolta nel sistema per l’identificazione e registrazione dei cavalli sportivi.
Passaporto valido fino al 27 gennaio 2022
Restano applicabili fino al 27 gennaio 2022 le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equini nati nell’Unione in base all’Allegato I del regolamento n.2015/262 (regolamento sul passaporto equino).
Il documento unico di identificazione a vita
Per qualsiasi tipologia di equino, registrato o non registrato, il documento di identificazione a vita rappresenta “l’esatta riproduzione delle informazioni presenti in BDN”. La DGSAF chiarisce che “l’operatore provvede affinché le modifiche delle informazioni riportate nel documento unico di identificazione a vita siano inserite in BDN e in tale documento, con le modalità ed i tempi di cui al decreto”.
Gli organismi di rilascio o le ASL “sono tenuti agli adempimenti previsti ai fini dell’aggiornamento continuo della BDN e del documento unico di identificazione a vita”. La circolare della Direzione ministeriale rinvia a successive istruzioni specifiche per gli organismi di rilascio e per i fornitori di mezzi di identificazione.
I vari casi
Equini identificati prima del 10 gennaio 2022 – La circolare ministeriale precisa che la BDN non genera codici unici né produrre documenti unici di identificazione a vita per gli equini identificati prima del 10 gennaio 2022 in base alla precedente normativa.
Nuove registrazioni degli stabilimenti in BDN – Dal 10 gennaio 2022 in BDN viene riportato in automatico l’operatore quale delegato. È successivamente possibile variare il soggetto delegato utilizzando le funzioni dell’applicativo web (capitolo 2.1 dell’Allegato A del decreto).
Stabilimenti già presenti in BDN – In questo caso deve essere completata l’informazione del soggetto delegato eventualmente mancante.
Variazioni dei dati del proprio stabilimento – L’operatore deve comunicare alla ASL ogni eventuale variazione: orientamento produttivo, capacità strutturale, georeferenziazione, indirizzo e altro. Le modalità per farlo sono dettagliate dal decreto.
Obbligo di registrazione della “capacità strutturale” dello stabilimento – Già dal 10 gennaio è obbligatorio registrare “il numero massimo di equini che possono essere ospitati contemporaneamente” nello stabilimento. Per gli stabilimenti già iscritti in BDN senza indicazione della capacità, “è necessario che la ASL competente inserisca tale informazione valutando la congruenza della documentazione agli atti d’ufficio o integrativa con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale”.
Operatore diverso dal proprietario – L’operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell’animale, agisce per conto e con l’accordo del proprietario o di un rappresentante dei proprietari dell’equino per la gestione del sistema I&R.
Compilazione del documento di accompagnamento e per la registrazione dei movimenti degli equini in BDN – (articolo 5, comma 6 del decreto). L’operatore dello stabilimento di partenza degli equini, prima di qualsiasi movimento in uscita produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste. Egli è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è tenuto entro sette giorni dall’evento: a) rettificare eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita; b) ad annullare il documento se la relativa movimentazione non è effettuata. Le movimentazioni devono essere inserite in BDN entro sette giorni.
Dal 17 gennaio 2022 saranno disponibili in BDN le funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni in base alle informazioni presenti nel documento di accompagnamento informatizzato.
Fonte: Anmvi