Bologna, 1 agosto 2023 – A un mese dalla loro entrata in vigore nominale, il Governo ha trasmesso alle Camere alcune modifiche alla normativa che, dal 2021 decreto 36/2021 ha disciplinato l’impiego di animali in eventi sportivi, il cavallo atleta e le manifestazioni pubbliche con equidi.
Accanto ad alcuni correttivi formali, il Governo sottopone al Parlamento una rivisitazione sia rispetto alle manifestazioni equestri sia rispetto alla disciplina del “cavallo atleta”. In particolare alla visita veterinaria. Le modifiche – presentate alle Camere dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani – intervengono sul Titolo IV che regola le attività sportive con impiego di animali e gli sport equestri, spostando in avanti nel tempo la decorrenza di alcune disposizioni.
Le 10 modifiche sono così sintetizzate dall’ufficio dossier della Camera
1. una correzione tecnica sostituisce il riferimento alle “discipline sportive che prevedono l’impiego di animali” con il riferimento alle attività sportive corrispondenti.
2. si sopprime la condizione che la persona fisica alla quale è intestato il documento di identificazione dell’animale sia maggiorenne; resta fermo che il documento può essere intestato anche ad una persona giuridica e che il soggetto intestatario ha i doveri di custodia, di mantenimento e di cura.
3. per il trasporto degli animali impiegati in attività sportive, effettuato dal proprietario degli stessi, si esclude l’applicazione degli obblighi previsti per gli autotrasportatori di “cose per conto di terzi”, la “disciplina degli autotrasporti di cose” e l’istituzione “di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”.
4. si specifica, inoltre, che l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale (impiegato nelle attività in oggetto) si intende in ogni caso adempiuto qualora il tesseramento dell’animale garantisca tale copertura assicurativa; l’obbligo di stipula è posto a carico del proprietario dell’animale (a prescindere da quale sia il soggetto che, in un determinato momento, abbia in custodia l’animale).
5. oltre ad alcune modifiche/precisazioni terminologiche si specifica che l’organizzatore dell’evento sportivo (o manifestazione o competizione sportiva) è tenuto alla verifica che i detentori degli animali partecipanti non abbiano riportato una delle condanne (in via definitiva), in sede penale o in sede di ordinamento sportivo, già previste (come preclusione alla partecipazione dell’animale)
6. si interviene sulla norma che demanda alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva l’adozione di un regolamento in materia di sanzioni disciplinari per le violazioni delle norme sulle attività sportive con l’impiego di animali, estendendo l’oggetto del medesimo regolamento alla definizione dei criteri di riferimento per l’attuazione di queste norme.
7. oltre ad alcuni adeguamenti o correzioni terminologici (tra cui l’introduzione del riferimento alle strutture organizzative paralimpiche) si specifica che l’iscrizione del “cavallo atleta” può avvenire anche presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
8. la norma sulla visita veterinaria annua di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva del cavallo, viene integrata con l’introduzione del riferimento alle strutture organizzative paralimpiche e con l’inserimento di un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport (adottato secondo la procedura ivi stabilita) per la definizione dei contenuti della visita in oggetto.
9. si modifica la norma sulle manifestazioni con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o degli specifici percorsi autorizzati. Si inserisce il riferimento alle strutture organizzative paralimpiche, si introduce il termine di nove mesi dalla decorrenza dell’applicazione delle norme in oggetto (quindi, nove mesi dal 1° luglio 2023) per l’adozione – con riferimento alle suddette manifestazioni – del decreto attuativo (già previsto) per la definizione dei requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei “cavalli atleti” e del pubblico: si sopprime la previsione che tale decreto definisca specifiche sanzioni per la violazione delle misure dal medesimo stabilite.
10. si integrano le disposizioni sulle manifestazioni con equidi, con un riferimento anche ad animali diversi dagli equidi; l’ufficio parlamentare della Camera ha chiesto di chiarire questa integrazione.
Fonte: Anmvi Oggi