Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai sigg. Angela Lanzetta, Alberto Sanna Randaccio e Stefano Meloni contro il sig. Enrico Carcangiu, la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), il Comitato Regionale Sardegna della FISE, la Procura Federale della FISE, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte d’Appello Federale della FISE, pubblicata in data 13 marzo 2025, con la quale, in accoglimento del ricorso, ex art. 48.10 del Regolamento Generale Libro I “Norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri”, presentato dal sig. Enrico Carcangiu, è stata annullata la delibera dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE Sardegna per il rinnovo degli Organi periferici FISE, quadriennio 2025/2028, del 24 febbraio 2025 ed il Verbale della Commissione Verifica Poteri del 24 febbraio 2025, ore 15:00; nonché avverso tutti gli atti successivi e conseguenti alla predetta pronuncia, ivi compresa la delibera di commissariamento del Comitato Regionale Sardegna della FISE.
I ricorrenti, sigg. Angela Lanzetta, Alberto Sanna Randaccio e Stefano Meloni, chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, o, in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, previo accoglimento della richiesta di dimidiazione dei termini ex art. 60, comma 5, del CGS CONI, di annullare la decisione della Corte d’Appello Federale della FISE, pubblicata in data 13 marzo 2025, con cui, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. Enrico Carcangiu, è stata annullata la delibera dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE Sardegna per il rinnovo degli Organi periferici FISE, quadriennio 2025/2028, del 24 febbraio 2025 ed il Verbale della Commissione Verifica Poteri del 24 febbraio 2025, ore 15:00; nonché tutti gli atti successivi e conseguenti alla predetta pronuncia ivi compresa la delibera di commissariamento del Comitato Regionale Sardegna della FISE.
Si rappresenta che, in seguito alla pronuncia della CFA FISE, è stato disposto il Commissariamento del Comitato Regionale Sardegna, pertanto, viene presentata istanza di sospensione, inaudita altera parte, dell’efficacia esecutiva della pronuncia impugnata.
In caso di mancato accoglimento istanza cautelare, chiedono riduzione termini ex art. 60, comma 5.
Fonte: comunicato stampa CONI