Bologna, 26 novembre – Siamo passati su questa notizia ieri sera, appena l’abbiamo raccolta dalle agenzie di stampa: il cavallo riconosciuto come atleta dal nuovo ‘varando’ decreto (approvato dal governo in esame preliminare, quindi con iter ancora da completarsi) sulla riforma dello sport a firma del Ministro Vincenzo Spadafora. E subito ne abbiamo gioito, perché è ormai molto tempo che la Fise di Marco Di Paola sta spingendo perché ciò avvenga.
Ma che cosa significa davvero questo epocale passo nel mondo degli sport equestri non appena si sarà pienamente compiuto? E cosa in quello ancora più allargato dei cavalli?
Con non poca fatica, siamo riusciti a trovare il testo integrale dello ‘Schema di Decreto legislativo in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 N. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo’, questo il nome del documento di una cinquantina di pagine che mettono nero su bianco, o meglio renderanno legge (quindi con possibilità di perseguire chi non attemperi…) tanti aspetti che già figurano nel dna di ogni tesserato, Fise o altro.
Ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta, partendo dal focus più allargato che riguarda il cavallo in generale.
Titolo IV – Discipline Sportive che prevedono l’impiego di animali
Capo I – Disposizioni generali
Art. 19 benessere degli animali impiegati in attività sportive
1 coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impegnato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
- sono vietati metodi di addestramento e allenamento che possano danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possono provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
- non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psicofisici.
- le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità dell’animale. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
- ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura e di una scheda sanitaria.
- È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impegnati in attività sportiva, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario.
- I veicoli per il trasporto animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del regolamento (CE) 1/2005 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni e/o sofferenze.
- È fatto obbligo al proprietario dell’animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.
Art. 20 Competizioni sportive
- l’ammissione dell’animale a una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all’accertamento da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L’organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
- È vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, C.P dell’Art. 727 CP e per le violazioni previste dall’ordinamento sportivo.
Art.21 Sanzioni disciplinari
- Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva che impiegano animali in attività sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente capo, sanzioni disciplinari che possano prevedere fino alla revoca dell’affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente capo.
Come si diceva all’inizio, molte delle disposizioni sono già parte integrante delle regolamentazioni di federazioni ed enti, ma il loro recepimento da parte dell’autorità che ha il compito di legiferare indica un avvicinamento importante tra mondo dello sport e istituzioni. Tutto l’Art. 19 è il punto saldo di partenza per aggiungere un ulteriore valore giuridico alle tante battaglie sul benessere animale. Ora non ci resta che capire con quale volontà e competenza, gli organi preposti vigileranno sul rispetto anche di queste leggi.
Passando al discorso che più sta a cuore il mondo degli sport equestri, il documento recita quanto segue:
Capo II – Sport equestri
Art. 22 (definizione del cavallo atleta)
- un cavallo e in generale un equide è definito cavallo-atleta quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti
- a) sia definibile ‘’equide registrato’’, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento UE/2015/262, come risulta dal Documento di Identificazione, conforme allo stesso Regolamento europeo;
- b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento UE 2015/262 e come risultante dal Documenti di Identificazione conforme allo stesso Regolamento UE 2015/262, anche dopo la cessazione dell’attività sportiva;
- c) sia iscritto al repertorio cavalli atleti presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte o un ente di promozione sportiva come risulta dal documento di identificazione o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.
- sono fate salve le competenze del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l’emissione del passaporto dell’equide (documento di identificazione)
Art. 23 (visita di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva del cavallo)
- il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o dalla FitetrecAnte o dell’Ante di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato
Anche in questo caso, centro pieno per i regolamenti che già governano le federazioni, con l’aggiunta di un suggello istituzionale di sicuro peso. Ci piace la non macellazione anche a fine carriera (non dpa per sempre…), ci piace uno sviluppo dell’anagrafe equina sportiva e l’identificazione certa. Ci incuriosisce la questione della visita annuale dell’atleta-cavallo (come succede per il cavaliere umano) e ne abbiamo parlato con il dottor Alzati, già veterinario Fei e Fise.
«A prima vista, la ‘visita sportiva’ del cavallo non mi sembra qualcosa di veramente applicabile se fatta come per gli atleti umani per questioni di tempo, numeri e perché non esiste una specializzazione di medici veterinari sportivi come in umana – considera Alzati – Per gli uomini esiste un protocollo severo da seguire con visite strumentali specifiche, cosa che ritengo un po’ avveniristica se applicata oggi ai cavalli. Non vorrei che alla fine ci si ridurrà a un certificato del proprio veterinario di fiducia. Inoltre, in umana, si può risalire ai dati della visita in caso di controversia su eventuali vizi anche fatali… Cosa che dovrà avvenire forzatamente anche per i cavalli con cartelle, fatture e quant’altro. Speriamo che non si tramuti tutto in una versione light del vero concetto di tutela del benessere animale per il cavallo che va in gara».
E per la buona riuscita di questa svolta nel mondo del cavallo sportivo, sempre meno animale e sempre più atleta protagonista della scena, speriamo davvero non si manchi di comprendere quali benefici l’intero comparto può trarre da questo ‘nuovo’ status.
A partire dal benessere del cavallo come abbiamo visto, per arrivare fino agli inquadramenti lavorativi e previdenziali dei molti attori che ruotano intorno al mondo del cavallo atleta, dalla formazione di dirigenti, direttori di gara e tecnici, fino alla disciplina del lavoro subordinato sportivo e agli aspetti pensionistici.
L’argomento, naturalmente, non si esaurisce qui, come ancora non è esaurito – lo ricordiamo – l’iter dei vari passaggi di legge. I punti toccati da questa riforma sono davvero tantissimi e tutti con molteplici aspetti degni di valutazione e approfondimenti particolari. Ci torneremo sopra affrontando gli aspetti più rilevanti uno per uno e, laddove possibile, rispondendo alle vostre domande grazie all’aiuto dei nostri esperti.