Roma, 19 marzo 2024 – I proprietari e/o gestori di maneggi o di circoli ippici, non possono far a meno di conoscere le norme e i regolamenti che disciplinano le loro attività quotidiane; al fine, non solo di esimersi da sanzioni, ma anche di promuovere l’etica professionale.
Affrontiamo oggi una tra le normative più importanti che governano questo tipo di attività, ovvero quella che definisce la procedura di smaltimento del letame e della lettiera esausta.
La corretta gestione dei materiali di scarto all’interno di un maneggio è una questione non solo di rispetto delle regole ma anche di sostenibilità ambientale.
Se correttamente maturato ed utilizzato nelle modalità e tempi appropriati, lo stallatico può essere sparso nei terreni agricoli, in quanto ricco di sostanze nutritive come azoto e fosforo, che agiscono limitando la necessità di fertilizzanti chimici. Al contrario il suo utilizzo smodato può portare a una contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, dovuta appunto all’eccedenza di nutrienti.
Per la regolamentazione in Italia, è di riferimento il Testo Unico per la Tutela dell’Ambiente Dlgs n. 152/2006, le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
Al comma 14 dell’articolo 137, sono specificati gli illeciti nella gestione dei rifiuti:
Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
Sentenze della Corte di Cassazione e del TAR chiariscono che lo stallatico non viene considerato rifiuto solo quando è correttamente reimpiegato: nelle giuste proporzioni, tempi e modalità richieste dalla produzione agricola.
Al venir meno di queste condizioni le deiezioni rientrano nella definizione di rifiuto e come tale seguono la normativa citata in particolare nella parte IV articoli 178,183 e 184:
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
Per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
Anche le concimaie di raccolta devono avere determinate caratteristiche, ovvero:
• essere dimensionate correttamente in rapporto alla consistenza dei capi detenuti e sufficienti per un periodo minimo di stoccaggio di 4 mesi per il materiale palabile (letame) e per il materiale non palabile (liquame). Solo dopo tali periodi di stoccaggio è ammesso il deposito su terreno naturale;
• essere costruite, come anche gli annessi pozzetti di raccolta per i liquidi, con fondo e pareti resistenti ed impermeabili;
• essere poste a non meno di 50 mt dalle sorgenti o da serbatoi di acqua potabile;
• tenersi ad una distanza non inferiore a 50 mt dalle abitazioni;
• ed è vietato ubicarle lungo le strade aperte al traffico, nonché lungo sentieri e mulattiere di particolare interesse turistico.
Se provenienti da attività agricole e agro-industriali i rifiuti vengono definiti “speciali” e come tali non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (art. 185).
Tre sono dunque le alternative che l’operatore di settore può seguire per smaltire il letame rispettando le regole:
• compostaggio: può utilizzare il letame per fertilizzare i terreni nell’azienda in cui è prodotto, dopo la corretta maturazione dello stesso in concimaia e secondo un piano agronomico;
• cedere il letame ad un’altra azienda, nel caso non si fosse in possesso di terreni o se lo stallatico prodotto fosse eccessivo. In questo caso ci si dovrà attenere alla normativa sulla vendita dei fertilizzanti (Dlgs n.75/2010), previa iscrizione al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF);
• trattare lo stallatico degli equidi alla stregua di un rifiuto speciale non pericoloso.
In quest’ultimo caso, il rifiuto dovrà essere stoccato a norma (art. 183 co 1/bb) che regola il “deposito temporaneo”,e quindi affidato ad un’azienda certificata per la raccolta e il trasporto letame dei rifiuti indicizzati con il codice CER020106 e provvista di “Formulario di Accompagnamento Rifiuti”.
Nella fattispecie di concorsi internazionali lo smaltimento del letame viene, in appropriata misura, pagato dallo stesso concorrente che troverà nel conto la voce Manure Disposal ad indicare proprio questa tassa.
fonte https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152