Dopo aver visto quali sono le prime documentazioni da presentare alla nascita del puledro per l’emissione del passaporto, continuiamo il nostro excursus accompagnati dalla Dott.ssa Rinaldi, e diamo un’occhiata a come lo SLID (Single Lifetime Identification Document) si compone e che informazioni custodisce.
Il passaporto del cavallo, così come da Decreto Ministeriale del 30 settembre 2021 (che definisce le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell’anagrafe degli equini, intesa come sistema di identificazione e registrazione) e precedente Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/963 del 10 giugno 2021 (recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali), deve sottendere ad un modello standardizzato detto SLID per l’intera Unione Europea, a cui ogni Ente/Albo Genealogico potrà apporre poi la propria copertina.
Il documento base conta di 36 pagine, potrà poi a necessità essere ampliato nel numero qualora servissero ulteriori spazi per le vaccinazioni, piuttosto che i controlli sanitari.
Tale documento di identificazione deve contenere tutte le informazioni necessarie al suo utilizzo e gli estremi dell’autorità competente o dell’organismo emittente, in Francese, Inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato Membro a cui questo appartiene.
Nella prima pagina sono riportati:
Il numero del passaporto;
Il numero del transponder (microchip);
Il codice unico (UELN);
Il nome del cavallo;
L’Ente che rilascia il passaporto.
Il numero di passaporto, il transponder e il codice unico iniziano tutti con le stesse tre cifre che stanno ad indicare la Nazione (es. per l’Italia sono 380)
Ogni pagina del passaporto riporta in fondo il transponder e il codice unico e il numero di pagina, per garantire l’identificazione in caso di danneggiamento e per prevenire un’eventuale contraffazione.
Già con questi elementi si può identificare il cavallo in qualunque banca dati dell’UE.
Lo SLID si compone poi di dieci sezioni, che analizziamo di seguito.
- Sezione 1 si divide in 3 parti:
Nella parte A sono indicati gli estremi di identificazione: specie (cavallo), sesso (maschio/femmina), nome dell’equino, data di nascita, luogo e Paese di nascita, codice del transponder e uno spazio vuoto previsto in caso il microchip venisse cambiato per deterioramento (che ne impedisce la lettura). Data e luogo dell’identificazione, timbro dell’autorità competente o organismo di rilascio e firma della persona qualificata.
Si prosegue con i dati di segnalamento, come: mantello, segni caratteristici su testa, corpo, arti ed eventuali marcature.
Nella parte B troviamo il più comunemente conosciuto “pupazzetto”, ovvero la descrizione grafica dove sulla sagoma del cavallo verranno riportati con penna rossa i peli bianchi (lista, balzane, ecc) e con la penna nera i remolini.
La parte C è dedicata a eventuali modifiche ai dettagli di identificazione come per esempio la castrazione, il cambio di mantello o eventuali nuovi segni distintivi. Le eventuali modifiche saranno vidimate con data e luogo, timbro e firma dell’autorità competente.
- Sezione 2 è dedicata alla somministrazione di medicinali veterinari, qui verrà indicata la destinazione del cavallo se DPA (Destinato alla Produzione di Alimenti) o NON DPA.
Se NON DPA, nell’apposito riquadro “Dichiarazione Equino non DPA” verrà applicata dall’ente preposto un’etichetta che lo riconosce tale e apportata la firma del proprietario.
Se invece l’equino è destinato alla produzione di alimenti, può essere sottoposto al trattamento medico (secondo le direttive vigenti) a condizione che si attenda poi il tempo generale di sei mesi, nei quali diventa momentaneamente NON DPA.
In questo caso negli appositi spazi verranno riportati: data e luogo dell’ultima somministrazione, le sostanze essenziali incorporate nel medicinale veterinario somministrato, e tutti i dati del veterinario responsabile che somministra o prescrive il medicinale con rispettiva firma.
- Sezione 3 riporta il marchio di convalida o licenza, richiesto in particolare per la movimentazione soprattutto di cavalli che partecipano a manifestazioni internazionali.
Constata che il cavallo è impiegato per l’attività sportiva ad alti livelli (FEI Recognition Card), riceve almeno due visite l’anno da parte di un veterinario ed, essendo quindi più monitorato, ha la possibilità di muoversi più liberamente sul territorio europeo.
- Sezione 4, informazioni sulla proprietà
Attesta la proprietà del cavallo, riporterà dunque la data del passaggio di proprietà, nome, indirizzo e nazionalità del proprietario e etichetta dell’ente che riconosce il cambio di proprietà
- Sezione 5, certificato zootecnico
Se l’equide è iscritto, registrato e idoneo all’iscrizione in un allevamento, il documento di identificazione deve contenere la classe del libro genealogico a cui l’equide è iscritto, in conformità con la società di allevamento che rilascia il certificato zootecnico (riconoscimento dell’albero genealogico).
- Sezione 6, controllo dell’identità dell’equino descritto nel documento di identificazione
Ogni qual volta le leggi e i regolamenti lo richiedano, i controlli effettuati sull’identità del cavallo devono essere registrati dall’autorità competente, dall’organismo emittente o dall’organismo che gestisce i cavalli registrati per le competizioni o le corse. Verranno dunque riportati: data; luogo e Paese; motivo del controllo; nome, qualifica e firma del funzionario che ha verificato l’identità.
- Sezione 7 e 8, registrazione delle vaccinazioni
Nella 7 sezione si registrano le vaccinazioni per l’influenza equina, ogni vaccinazione a cui il cavallo/equino viene sottoposto deve essere indicata in modo chiaro e dettagliato (nome, numero lotto, malattie), e certificata dal nome e dalla firma del veterinario.
Di norma le vaccinazioni per influenza e tentano seguono questo iter: si procede alla somministrazione base, poi si effettua un’altra somministrazione tra i 30 e i 60 giorni dopo, un nuovo richiamo dopo sei mesi fino ad arrivare alla scadenza annuale.
Nella sezione 8 si registrano le vaccinazioni per malattie diverse dall’influenza equina: Herpes Virus, Rinopolmonite, West Nile (ovvero quelle vaccinazioni non obbligatorie).
- Sezione 9, prove di laboratorio.
Il risultato di ogni prova effettuata, ai fini dell’individuazione di una malattia trasmissibile, da un veterinario o da un laboratorio autorizzato da servizio veterinario ufficiale del paese deve essere annotato in modo chiaro e dettagliato dal veterinario che agisce per conto dell’autorità che richiede la prova (es. Test di Coggins- anemia infettiva equina).
- Sezione 10, castagnette (facoltativo)
La descrizione delle castagnette è ereditata dal passato quando non c’era il transponder e il cavallo non aveva evidenti segni distintivi.
Per tutti i cavalli privi di marchi o con meno di tre remolini, deve essere disegnato il contorno di ciascuna delle quattro castagnette.
La presente sezione è obbligatoria per la conformità al modello di identificazione della Federazione Equestre Internazionale (FEI).
Le ultime quattro pagine dello SLID sono dedicate ai visti delle dogane all’entrata e all’uscita.
PS: il documento di identificazione deve essere restituito all’autorità competente o all’autorità che lo ha rilasciato se l’animale è deceduto, è dovuto essere soppresso, è stato smarrito o rubato, oppure è stato macellato per scopi di controllo.