Bologna, 19 febbraio 2024 – A Portsmouth, nel New Hampshire (USA), l’organo di governo cittadino equiparabile ai nostri Consigli comunali si è recentemente espresso con un fermo divieto nei confronti della circolazione dei cavalli. O meglio, del loro impiego nelle strade cittadine, salvo alcune rare eccezioni.
Il divieto originerebbe da una ‘passeggiata’ urbana realizzata da un folto gruppo di cavalieri provenienti dalle vicine Smithfield e Winchester. Al loro passaggio in città, si sarebbero lasciati alle spalle l’inevitabile ‘sporco’ dei cavalli. Che sarebbe toccato quindi ai cittadini di Portsmouth ripulire. Tra il malumore generale che è arrivato fino agli uffici del City Council.
I tecnici del comune, frugando nei regolamenti, hanno scoperto che Portsmouth non disponeva di alcuna misura che imponesse ai cavalieri di pulire dopo il loro passaggio, né che ne limitasse la circolazione urbana.
E così hanno immediatamente legiferato in materia. Ora possono circolare in città solo i cavalli della polizia (in servizio) e individui con autorizzazioni speciali per eventi riconosciuti dalla municipalità. Il permesso è esteso anche alle aree dedicate all’interno dei parchi. Rimane vietata la circolazione dei cavalli sulle strade pubbliche o private con diritto di passo. E soprattutto è vietato lasciarci dietro le fiande.
Ma gli Stati Uniti, con le leggi che variano da stato a stato, esprimono una varietà di punti divista praticamente unica al mondo.
Così, ai divieti del New Hampshire rispondono i permessi della Virginia. Dove i cavalli possono essere montati o condotti sulle strade pubbliche, a meno che non intervenga uno specifico divieto. Sempre in Virginia, i regolamenti prevedono che i cavalli e i cavalieri siano dotati di elementi catarifrangenti, per renderli più visibili all’alba e al tramonto.
E da noi?
In Italia, la circolazione sulle strade è governata innanzi tutto dal Codice della Strada. In pratica, un cavallo può circolare nel traffico stradale, purché sia condotto in modo sicuro e il suo cavaliere disponga della necessaria capacità di controllarlo in ogni momento.
Recita l’Art. 115 del Codice della strada: “Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto quattordici anni per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali”.
Gli articoli del Codice della strada che toccano il tema cavalli sono, oltre all’Art.115, il 184, il 175, il 160, il 141.
Oltre alla legge, c’è poi la regola d’oro del buon senso. Forse la più importante… Se abbiamo intenzione di far passare il nostro trekking (più o meno numeroso) in un centro storico, il buon senso dice che bisognerebbe allertare la polizia municipale, fornire dettagli del percorso e mettersi d’accordo preventivamente con la municipalità su chi avrà il compito (e a quale costo) di ripulire le strade. Non tutti sono estimatori dello stallatico come concime per le rose, soprattutto nel perimetro urbano di paesi e città. È sempre meglio evitare malumori tra equestri e non equestri così da godersi la passeggiata in totale relax.