Roma, 27 febbraio 2024 – La stagione agonistica 2024 sta entrando nel vivo e, coloro che hanno intenzione di partecipare a manifestazioni fuori dal territorio nazionale italiano, non possono mancare di avere tutti i documenti necessari per la movimentazione dei loro equidi. In particolare a loro, è diretta questa prima traccia della nostra nuova rubrica Ordini di Scuderia.
Per ripercorrere i passaggi più importanti, ci siamo confrontati con il Dott. Davide Fabbri, Direttore facente funzioni Unità Operativa Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche di Rimini, AUSL Romagna.
Il documento che non può mancare nei nostri viaggi tra Stati Membri dell’Unione Europea è senza dubbio il TRAde Control and Expert System.
Il TRACES è infatti un sistema di comunicazione tra tutte le autorità competenti di tutti i Paesi Comunitari in cui sono inserite le notifiche e le certificazioni sulla movimentazione di animali e prodotti.
Il sistema TRACES fa parte di un sistema molto più complesso che è quello IMSOC (Information Management System Official Control), sempre previsto dalla regolamentazione comunitaria, nel nostro caso seguente il regolamento di esecuzione 1715/2019.
L’IMSOC comprende dunque:
- il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e documenti (TRACES)
- il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF);
- il sistema informatico per la notifica e la comunicazione delle malattie degli animali (ADIS);
- il sistema elettronico (EUROPHYT) per la notifica di focolai quali la presenza di organismi nocivi per piante.
“L’obiettivo principale di TRACES è semplificare il processo di certificazione e tutte le procedure di ingresso collegate, e offrire un flusso di lavoro completamente digitalizzato […] Il TRACES consente inoltre di rilevare rapidamente i certificati falsi e quindi contribuisce alla lotta contro le frodi e migliora la cooperazione e la collaborazione tra le autorità” ( cit. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, M. Aleandri).
Nel sistema TRACES devono venire inserite tutte le movimentazioni fra i paesi comunitari degli animali, nello specifico degli equidi registrati.
I cavalli che sono già all’interno della comunità europea si muovono scortati da questo documento sanitario, che deve avere determinate caratteristiche e contenuti stabiliti dalla normativa in materia di sanità animale (Reg(UE) 2016/429, e Reg(UE)UE 2017/625).
La parte compilativa del TRACES va presentata, tramite la piattaforma Intra-EU, dall’operatore (ovvero colui che ha la custodia degli animali all’interno di uno stabilimento) all’autorità competente.
In questa prima parte vanno inserite tutte le informazioni inerenti lo scambio di equidi come per esempio luogo di carico, speditore, luogo di destinazione, destinatario, data della partenza, mezzo utilizzato e nel caso trasportatore autorizzato, equidi movimentati.
L’autorità competente (in Italia i Servizi Veterinari Ausl) previa verifica dei requisiti sanitari e della correttezza delle informazioni riportate nella prima sezione, procederà alla compilazione della seconda parte del documento, ovvero quella certificativa.
Detta seconda parte contiene assicurazioni sanitarie inerenti alcune malattie infettive elencate, l’idoneità al trasporto degli equidi e la loro corretta identificazione.
Sarà compito dell’autorità competente quindi, certificare che nello stabilimento non si siano verificate alcune malattie (tra quelle previste dal Reg(UE)2016/429).
Una volta completate tutte le dovute verifiche, l’autorità competente provvederà a vidimare il TRACES.
Nella fattispecie dell’introduzione di un equide registrato da un paese terzo, il TRACES viene prodotto dall’autorità veterinaria competente presso i PCF (Punti di Controllo Frontalieri), che acquisiscono la documentazione della movimentazione prevista per l’ingresso nell’UE e producono un TRACES valido per la circolazione in ambito europeo.
I regolamenti comunitari prevedono che la durata dei documenti TRACES sia di dieci giorni dal momento della certificazione, che può essere emessa al massimo 48h prima della prevista partenza dell’equide. Ogni equide registrato può essere movimentato su territorio comunitario fino all’estinzione della durata del certificato e fino all’arrivo alla destinazione indicata su quest’ultimo.
Per gli equidi registrati infatti, ai fini di competizioni quali eventi sportivi e simili, è prevista una deroga all’arrivo diretto a destinazione che permette un percorso con più tappe (Reg(Ue) Esecuzione 2020/688).
Se si arriva a destinazione con un certificato TRACES ancora valido, questo scade automaticamente all’arrivo poiché la movimentazione può dirsi conclusa. Dunque per la ri-partenza degli equidi si dovrà emettere una nuova certificazione TRACES.
Una deroga alla durata del certificato viene prevista per gli equidi registrati che abbiano o un marchio di convalida emesso dall’autorità competente sul passaporto oppure una licenza di convalida emessa dalla FEI, che deve sempre essere allegata al documento identificativo ed ha durata di quattro anni.
In questi casi il TRACES emesso al momento della partenza dallo stabilimento (sede dell’equide) è valido 30 giorni per più spostamenti in più paesi europei e anche per il ritorno dell’equide presso lo stabilimento di partenza.
Occorre dunque prestare molta attenzione alla compilazione ed ai termini di validità del TRACES onde evitare di andare incontro a provvedimenti sanzionatori emessi dallo Stato Membro in cui ci si trova.
Ogni Stato Membro, recependo la regolamentazione Comunitaria, disciplina anche la parte sanzionatoria che non può essere contenuta nella normativa generale.
Nello specifico in Italia le due norme principali a cui fare riferimento sono rispettivamente il D.Lgs 134/2022 per l’identificazione e la movimentazione e il D.Lgs 136/2022 per le assicurazioni sanitarie.
Le sanzioni più frequenti riguardano la movimentazione degli animali senza i certificati previsti e, oltre ai provvedimenti relativi alla limitazione della movimentazione degli equidi interessati, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 6.000 a 30.000 euro.
Tale sanzione è applicata sia a chi movimenta gli equidi sia all’operatore di stabilimenti che riceve da un altro Stato Membro animali terrestri detenuti e non effettua le verifiche di cui l’articolo 127 paragrafo 1 del Reg(UE) 2016/429.
La normativa dunque prevede sia per chi introduce che per chi riceve la medesima sanzione.
Se viene acquistato un cavallo da un altro Stato Membro e lo si vuole portare in uno stabilimento non autorizzato allo scambio e alla ricezione degli equidi registrati, sarà necessario emettere un certificato TRACES da luogo di partenza ad uno stabilimento autorizzato dall’UVAC in Italia, dove poi l’equide verrà registrato in Banca Dati Nazionale (BDN) e con un modello 4 informatizzato si potrà procedere con il trasferimento dallo stabilimento registrato allo stabilimento di destinazione finale.
I costi di emissione del TRACES in Italia sono quelli definiti dal D. Lgs 32/2021, che recepisce i principi del 625/2017, e prevede un onorario di circa 80 euro/h per ogni operatore.