Bologna, 15 ottobre 2024 – Da tempo insistiamo sul tema del controllo della filiera della carne equina. Compresa quella che raggiunge l’Europa – sotto forma di animali vivi – da paesi extra-europei. Dove il concetto di Dpa o non Dpa ha un confine difforme dal nostro e dopo viaggi davvero raccapriccianti.
Lo scorso 11 settembre, l’eurodeputata Silvia Sardone ha depositato una interrogazione parlamentare in cui sollecita alla Commissione Europea una corretta regolamentazione della macellazione degli equidi. Nell’interrogazione si legge: “Le persistenti distorsioni nel regolarizzare i cavalli classificati non DPA da parte dei paesi terzi rispetto al divieto assoluto che permane all’interno dei paesi dell’Unione europea richiedono una soluzione adeguata in Europa”.
In estrema sintesi,la Sardoni ha evidenziato come le carni importate nell’Unione dai paesi terzi possono essere ottenute da qualsiasi equide, senza distinzione tra DPA e non DPA. E come il periodo di sorveglianza veterinaria di sei mesi degli equidi non Dpa debba essere strettamente osservato in caso di macellazione per uso alimentare.
Fermo restando la libertà di ciascuno di scegliere il menu che crede, l’interrogazione della Sardoni era volta a conoscere quali misure si intendesse adottare per adeguare le normative intracomunitarie con quelle applicate ai paesi terzi e così consentire una maggiore sicurezza alimentare sul territorio dell’Unione.
Lo scorso 8 ottobre è arrivata la risposta della Commissione Europea.
In un documento, la Commissione ha elencando le garanzie previste dalla legislazione europea e dal regolamento delegato (UE) 2022/2292, che regolamenta l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano.
Come ribadito dalla Commissione la carne equina può entrare nell’Unione Europea soltanto da quei Paesi Terzi che forniscono garanzie sul rispetto dei seguenti divieti:
– divieto di utilizzo negli animali Dpa di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste
– divieto di utilizzo delle sostanze elencate nell’allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
Infine, la Commissione ha riferito che i Paesi Terzi che intendono esportare carne equina in Europa devono disporre di un piano ufficiale di sorveglianza dei residui e figurare nell’elenco per gli equini di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/405.
Tutto chiaro? In effetti no…
Nella risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea, non è chiaro quali saranno le maggiori misure di controllo in merito all’applicazione delle normative già esistenti, chi le dovrà ulteriormente supportare e come.