Bologna, 26 giugno 2021 – Arriva una sterzata dall’Europa nel marasma della registrazione degli equidi. Un settore che in Italia è pieno di norme ma a tutt’oggi fortemente disomogeneo. E gestito in una selva di centri di responsabilità che molto spesso non hanno dialogato tra loro.
Il regolamento (UE) 2021/963- approdato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 16 giugno – uniforma di fatto l’applicazione della legislazione europea relativa all’identificazione degli equini. Ciò al fine unico di assicurarne la chiarezza e la trasparenza. Come spesso accade con norme che arrivano un po’ in ritardo, l’applicazione del regolamenti avrà valore retroattivo, dal 21 aprile 2021. E implementerà quanto previsto dai regolamenti comunitari, e nello specifico dalla Reg 2016/249, l’Animal Health Law (Legge sulla salute degli animali).
Il regolamento (UE) 2016/429 ha stabilito norme generali sulla responsabilità degli Stati membri di istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti. Compresi gli equini.
Gli Stati membri devono istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti.
Inoltre, la ‘base dei dati informatizzata’ deve contenere informazioni minime specifiche relative agli equini. Ovvero un codice unico per l’equino, il metodo di identificazione a cui è stato sottoposto e lo stabilimento in cui l’animale è abitualmente custodito.
Ne deriveranno quasi certamente nuovi obblighi per gli operatori che detengono equini. Che dovranno provvedere affinché i loro ‘custoditi’ siano identificati individualmente mediante
- il codice unico
- un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato (il documento unico di identificazione a vita)
- un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l’equino con un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.
Rigore sui farmaci per i dpa
Anche il regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, prescrive nuovi obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini dpa e per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita
Il nuovo regolamento di esecuzione 2021/963 si raccorda anche con le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale. Nonché al loro ingresso nell’Unione (regolamento (UE) 2016/1012).
In particolare, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, determinate informazioni devono figurare nel documento unico di identificazione a vita degli equini.
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 continuerà ad applicarsi fino al 27 gennaio 2022, in parallelo al regolamento delegato (UE) 2021/577 (documento unico di identificazione a vita).
Per approfondire
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/963 con la modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali