Bologna, 27 ottobre 2021 – Chi si aspettava una svolta ‘istituzionale’ sul tema delle carrozzelle, probabilmente rimmarrà deluso. La Commissione ambiente e trasporti della Camera sta lavorando da tempo alla conversione in legge del decreto vigente del Codice della strada.
Tra i 400 emendamenti formulati durante l’iter dibattimentale – che vanno dalla regolamentazione dei monopattini a quella dei porti – ha risposto anche in merito a due proposte emendative che erano state sollevate in materia di trasporti a trazione animale. Ma forse non nel modo che ci si sarebbe potuti aspettare…
Proposte opposte
L’on. Arianna Spessotto aveva proposto l’abolizione complessiva dei trasporti a trazione animale per la trazione di veicoli adibiti a servizio di piazza e per servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone per scopi turistici e ludici.
L’on. De Lorenzis nel suo emendamento, proponeva invece di lasciare alle amministrazioni comunali la possibilità di vietare il servizio di piazza a tutela della sicurezza e salvaguardia della salute degli animali.
Si tratta di due posizioni distanti tra loro. Che portano, entrambe, un gran volume di pro e contro che sicuramente non finiranno mai di incendiare gli animi.
Da una parte chi pensa che le carrozzine siano mero e becero sfruttamento. Dall’altra chi invece ritiene che siano, per molti cavalli, l’unica possibilità di continuare a esistere ‘in vita’.
Due posizioni inconciliabili. E in mezzo cavalli e vetturini. Tutti diversi tra loro. Con meriti o demeriti propri e non necessariamente di categoria.
Da un punto di vista allargato, entrambi lavoratori. A quattro e a due gambe.
In ogni caso, le due richieste emendative sono entrambe state rigettate. E l’iter di trasformazione da decreto in legge procede quindi senza che il divisivo problema delle carrozzine, declinate nella loro nomenclatura locale, sia perimetrato con chiarezza.
La parola a Horse Angels
«Che la si pensi in un modo o nell’altro non bisogna far venire meno la tutela ai cavalli. Differentemente da quanto accade con animali di più modeste misure ed esigenze, non è semplice trovare un loro reimpiego dall’oggi al domani senza il sostegno di risolse pubbliche. Se si toglie da una parte bisogna essere già in grado di dare dall’altra. E non solo per i cavalli. Anche per gli umani togliere una fonte di reddito, un lavoro, oggi più che mai diventa una problematica estremamente articolata». Questo il commento di Roberta Ravello, presidente di Horse Angles Odv, associazione che come mission ha proprio la ‘quota’ legale di ciò che afferisce ai diritti dei cavalli.
Cosa prevede la legge oggi
Ma cosa dice il testo originale? Fino a oggi – e quanto pare anche in futuro – il lavoro dei veicoli ippotrainati a scopo ludico e turistico era regolato sotto il nome di Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitta dal Codice della strada, Titolo III – Dei veicoli, Capo II – Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell’area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’art. 67, devono essere muniti di altra targa con l’indicazione “servizio di piazza”. I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
Il regolamento di esecuzione determina: a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza; b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale; c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni; d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da € 42 a € 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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