Roma, 14 marzo 2017 – Gemelli diversi nell‘ippica? una situazione da regolarizzare secondo l’esponente M5S Giuseppe L’abbate che ha presentato a tal proposito una interrogazione alla Camera lo scorso 10 marzo 2017.
Nell’area galoppo, infatti, le persone diversamente abili possono svolgere regolarmente la propria attività di allenatore sia dirigendo una scuderia di allenamento sia dando direttive sulla tipologia dell’allenamento a cui sottoporre il cavallo, stazionando a bordo pista; chi deve già rinunciare a guidare in corsa per sopravvenute difficoltà motorie (a cui questo sport, per forza di cose, espone) vede così negato il proprio diritto al lavoro;
I ripetuti contatti intercorsi tra la «cassa ippica» ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tal riguardo hanno avuto per oggetto il disposto dell’articolo 20 del regolamento delle corse aggiornato al 7 novembre 2012 e gli articoli 20 (guidatori e fantini), 21 (guidatori professionisti), 22 (allievi guidatori), 26 (allenatori), 26-bis (società di allenamento), 27 (categorie professionali) e 28 (licenza a cittadini stranieri); a parere dell’interrogante, l’articolo 20 attiene ai guidatori ed i fantini, non già agli allenatori. La lettera «d», laddove è menzionato il termine «allenatore», è da ricondursi piuttosto all’allenatore che richieda la licenza a guidare cavalli in corsa e non già a chi si limita ad allenare.
Davanti a tale richiesta di poter guidare in corsa, risulta ovviamente giusto avanzare la richiesta del certificato medico per attività agonistica e della copertura assicurativa. L’articolo 21 (guidatori professionisti) contempla (b: parametri riservati agli allenatori richiedenti l’autorizzazione a guidare cavalli in corsa) e avvalora quanto sopracitato, motivando così l’inserimento della voce «allenatore» all’interno dell’articolo 20. L’articolo 26 (allenatori) non contempla tra gli obblighi di tale categoria la presentazione del certificato medico per attività agonistica e della copertura assicurativa. (Segue) Red/Ral/Sys
L’articolo 29 (disposizioni comuni) riporta testualmente «rinnovo delle licenze di guida, di allenamento e (…)», ovvero fa un chiaro distinguo tra le due tipologie di licenze -: se non ritenga di dover assumere urgentemente iniziative, per quanto di competenza, affinché la licenza di allenatore, che comunque non consente la guida dei cavalli in gara, sia concessa anche ai soggetti diversamente abili che ne facciano richiesta, al fine di assicurare ad essi il diritto al lavoro e di non alimentare diseguaglianze tra allenatori trotto e allenatori galoppo.
Agenzia Askanews, qui l’interrogazione di L’Abbate