Milano, 2 agosto 2018 – L’area denominata “quartiere ippico di San Siro” rimane sottoposta a vincolo di interesse storico artistico. Questa la decisione del Tar della Lombardia in merito a due ricorsi presentati dalla proprietà (oggi Snaitech) nel 2005 e nel 2017. Rimangono quindi quanto mai presenti ed efficaci i provvedimenti emessi nel 2004 con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha dichiarato l’interesse storico – artistico particolarmente importante degli immobili denominati “Quartiere ippico di San Siro” e del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante e contestuali prescrizioni di tutela indiretta emesso nel 2017 dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia.
In particolare nel dispositivo si legge che “Non sembra predicabile una sproporzionata lesione del diritto di proprietà tenuto conto che il provvedimento, contemperando le esigenze della ricorrente in merito ad una riqualificazione dell’area, consente un utilizzo condizionato degli spazi, ammettendone la parziale edificabilità. Valgono, inoltre, le considerazioni già esposte sulla non sovrapponibilità del vincolo con gli ulteriori vincoli apposti da altre Amministrazioni in considerazione dell’eterogeneità dei meccanismi di tutela e dei diversi beni giuridici che i provvedimenti mirano a presidiare. In ultimo, la presunta impossibilità di valorizzazione del bene è smentita dalla stessa ratio della tutela che non esclude possibilità di intervento purché ritenute conformi all’esigenza di conservazione dei valori che i provvedimenti tutelano”.
Significativo il passaggio nel quale i giudici amministrativi affermano che “la crisi attuale del settore ippico non costituisce una ragione invalidante il rilievo storico e artistico dei beni in quanto non rientra nell’oggetto della regola obiettiva che presiede al rispettivo settore di conoscenza e che fonda il giudizio dell’Amministrazione, e, come tale non interferisce con il valore storico e artistico dei beni. Né tolgono rilievo al giudizio espresso le difformità con il progetto originario denunciate dalla ricorrente considerato che il passaggio della relazione censurato osserva che tale non corrispondenza è solo parziale e, in particolare, si registra in ordine ai prospetti, senza, tuttavia, far perdere integralmente le connotazioni di interesse diffusamente indicate nella relazione ministeriale“.
E ancora… “Il trasferimento delle funzioni e di parte delle strutture non si traduce nella perdita del valore storico del bene che, al contrario, risulta ancora identificabile, come agevolmente verificabile dalla documentazione fotografica allegata al provvedimento impugnato.
In secondo luogo, si osserva come la pista centrale risulti sottoposta soltanto a tutela indiretta e, pertanto, non assume alcun valore culturale intrinseco ma risulta soggetta a misure conservative finalizzate a salvaguardare gli immobili sottoposti a tutela diretta, preservando le condizioni di prospettiva e di luce e conservando la memoria dell’impianto sportivo. Vi è quindi una giustificazione razionale ed attendibile della misure che tiene conto delle esigenze specifiche imposte per la tutela degli altri beni e dell’esigenza di mantenere memoria dell’impianto, senza sfociare in un vincolo di carattere diretto, a testimonianza della presa in considerazione dell’assenza di un valore culturale ex se del bene.
In merito alle scuderie di via Aldobrandini, non assume rilievo la circostanza che le opere non siano parte del progetto originario dovendosi considerare il rilievo storico ed artistico che le stesse assumono. Nella relazione allegata al provvedimento impugnato l’Amministrazione evidenzia che la forma di tali strutture riprende la soluzione già adottata dall’architetto Vietti per l’ippodromo del galoppo, adottando lo stile architettonico del cottage inglese o alsaziano, con struttura muraria a graticcio, tetti a forte pendenza, articolati in abbaini e rialzi. Si tratta, pertanto, di un giudizio fondato sulle caratteristiche artistiche delle opere e sulla progettazione delle stesse da parte dello stesso Architetto Vietti, come conferma la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato che osserva come nell’archivio storico del Comune di Milano siano conservate le tavole di progetto degli anni 1950 e 1951, presentate per l’approvazione, timbrate e firmate dallo stesso architetto.
Quanto alle scuderie di via dei Rompigliosi deve osservarsi come l’Amministrazione accerti che le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria risultano realizzate nel rispetto delle forme e dei materiali originali, con mantenimento dello stato dei luoghi e senza alterazione dei caratteri compositivi e decorativi originali. Ne consegue che le opere, mantenendo i tratti originali, conservano l’interesse storico, offrendo comunque una testimonianza del precipuo stile architettonico che le connota“.