Bologna, 7 novembre 2020 – Il Live di Cavallo Magazine di ieri sera è stato motivo di grande orgoglio per la nostra testata perché ci ha consentito ancor più di mettere l’informazione al servizio del mondo equestre. Che è poi il nostro primo obiettivo da oltre trent’anni.
Insieme con gli avvocati Marianna Garrone e Marco Di Paola, quest’ultimo in veste di presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, abbiamo cercato di dare risposte chiare a tutti coloro che, di fronte ai meandri dei Dcpm, voglio semplicemente sapere se possono proseguire la propria pratica equestre o, ancor più semplicemente, recarsi in scuderia per occuparsi dei propri cavalli.
Il tutto districandosi tra livelli diversi di classificazioni sportive (tipologie di gare o di patenti) e limitazioni a seconda delle regioni di appartenenza.
Il quadro che è emerso, in estrema sintesi proprio per non aggiungere confusione al caos, è abbastanza semplice: chi ha un cavallo, non solo può ma ha addirittura il dovere di occuparsene anche in tempi di pandemia.
Occuparsi del proprio animale è un’attività zootecnica necessaria e, addirittura, garantita dal nostro ordinamento, come chiarito dalle Circolari del Ministero della Salute (quella del 12 marzo 2020 e quella del 15 maggio 2020) e come ribadito anche dall’ultimo Dpcm (Dpcm 3 novembre 2020, art. 1, let. II “restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, (…) l’attività del settore agricolo, zootecnico (…) comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”. (Ministero della Salute 12 marzo 2020 CLICCA QUI).
Quindi, alla mamma di tutte le domande, dopo analisi di Dcpm, normative, circolari di ieri e di oggi e quant’altro, la legge dice sì: è consentito recarsi in scuderia per accudire e movimentare, sia il proprio cavallo, sia quello che si ha in fida, mezza fida o comodato.
La fonte che definisce questo diritto/dovere pesca nel segmento riservato alla zootecnia, direttamente controllato dal Ministero della Salute e che, in virtù proprio delle leggi, non si è mai fermato, neanche nel momento di maggiore restrizione del lockdown più duro.
C’è poi la questione delle gare, con la seconda in ordine di preferenze delle domande della gente di cavalli: si può partecipare al concorso?
Anche in questo caso, come ci ha spiegato con estrema precisione l’avvocato Garrone, la risposta è sì. Si può partecipare alle manifestazioni agonistiche di interesse nazionale (in qualsiasi regione d’Italia) comprese nell’elenco che il Coni (in collaborazione con la Fise) ha concordato con il Ministero (QUI IN ALLEGATO) nel rispetto dei protocolli per la sicurezza e il contenimento della pandemia. Il che significa nella formula a porte chiuse, rispettando igienizzazione e distanziamento, uso dei dispositivi di protezione e, non ultimo, cum grano salis, ovvero con quel doveroso buon senso che impone il momento. Perché prima di qualsiasi ‘controllore’, la scelta di fare la cosa giusta, eticamente corretta, è nelle nostre mani.
Nelle zone rosse, rimangono esclusi dalla pratica equestre le patenti club e quelle ludiche… a meno che i detentori di dette patenti non siano anche proprietari/affidatari di un cavallo o pony che devono accudire.
E i trekking? È possibile uscire in passeggiata con il proprio cavallo? La legge dice di sì, anche nelle zone rosse purché soli con il proprio cavallo. L’equitazione è considerata sport individuale, non di contatto, si svolge all’aria aperta e quindi non è stato annoverato tra quelli che favoriscono la diffusione del contagio. Inoltre, una passeggiata per il cavallo è parte della corretta gestione per il mantenimento della sua salute.
Altra cosa è affollarsi in 20 in un maneggino coperto. Quello è proibito. La pratica equestre non legata allo svolgimento di una gara deve avvenire all’aperto.
E ora tocchiamo il punto dolente per molti che corrisponde al rapportarsi con le istituzioni preposte al generico controllo delle disposizioni promulgate in questo periodo.
Non tutti i rappresentanti delle polizie municipali o, in qualche caso, delle forze dell’ordine hanno conoscenza approfondita delle specifiche riservate al mondo dei cavalli (o di altri animali). Quindi può accadere che nel tentativo di esercitare un controllo per il bene dei cittadini finiscano per inciampare nelle pieghe delle normative. È umano. E ciascuno di noi può con grande civiltà tenere fermo il proprio punto che – in ultima analisi – corrisponde anche a un diritto.
Secondo quanto ci suggeriscono tanto il presidente Di Paola quanto l’avvocato Garrone, il proprietario o affidatario di cavalli che stia recandosi in scuderia deve poter dimostrare:
1) di essere il proprietario o affidatario del cavallo da accudire o avere titolo per farlo esibendo una copia del documento identificativo dell’animale o del contratto di fida, mezza fida comodato (in questo caso, avendo cura di far apporre al testo contrattuale la data certa);
2) che il cavallo è nella scuderia dove si sta recando esibendo, ad esempio, il codice stalla;
3) di disporre dell’autocertificazione laddove richiesta. Lo spostamento in questo caso avverrà per motivi di “salute” (intesa ovviamente come sanità animale).
Nel caso si voglia essere ancora più ‘coperti’, non guasta tenersi a portata di mano una copia del testo della legge e delle circolari che regolano i diritti/doveri di chi possiede o deve accudire un animale.
Per comodità e completezza di informazione, alleghiamo qui sotto tutto quello che può servire in caso si venga fermati e anche qualche pdf in più per chi desiderasse approfondire la materia da un punto di vista prettamente normativo.
– MISURE RELATIVE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI – Ministero della Salute 15.05.2020
Per rivedere il Live di Cavallo Magazine del 6 novembre: