Bologna, 17 luglio 2015 – La sezione Giustizia Sportiva del sito web della Federazione Italiana Sport Equestri ha aggiornato l’elenco delle sentenze emesse.
– 17/07/2015 Tribunale Federale R.G. TRIB. FED n. 18/15:
Il giorno 25 del mese di giugno 2015, presso la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), si è riunito il Tribunale Federale così composto:
Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente
Prof. Avv. Fabio Iudica – componente
Avv. Paolo Clarizia– componente relatore
per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Luigi Crespi (Tessera F.I.S.E n. 002977/A) e del Circolo Ippico di Castellazzo, nella persona del Presidente e legale rappresentante, signora Ornella Pasotti Mancinelli (Tessera F.I.S.E. n. 001448/B) …
IL TRIBUNALE FEDERALE SULLE PRELIMINARI RIGETTA
– l’eccezione preliminare di nullità/improcedibilità del presente procedimento per errata applicazione del Nuovo Regolamento di Giustizia;
RIGETTA
– l’eccezione preliminare di estinzione del procedimento per prescrizione;
RIGETTA
– l’eccezione preliminare di estinzione del procedimento per mancato rispetto dei termini previsti all’art. 47, nn. 1 e 2, del Regolamento di Giustizia;
RIGETTA
– la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa dell’esito dei giudizi penali avanti al Tribunale Penale di Milano.
NEL MERITO
A) quanto alla violazione di cui al capo A dell’atto di deferimento – ritenuta provata la responsabilità dell’incolpato, signor Luigi Crespi, per l’illecito disciplinare di cui all’art. 2 “Concetto di Abuso” del Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo e conseguentemente dell’art. 1 n.1 del Vecchio Regolamento di Giustizia in combinato disposto con gli articoli 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale (vigente all’epoca dei fatti) e con gli articoli 1 e 2 del Codice di Comportamento del CONI;
– visto l’art. 3, lett. d) ed e) del Vecchio Regolamento di Giustizia;
a) ritenuto che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico del signor Luigi Crespi;
b) ritenuto che il fatto è stato commesso in violazione dei doveri di ordinaria diligenza, di lealtà, probità e correttezza a carico dell’incolpato;
c) acclarata l’assenza di una volontà di cagionare al cavallo le lesioni provocate;
12
d) tenuto infine conto, che nella determinazione dell’entità sanzione applicabile, questo Tribunale si è riferito alla Relazione Medico-Veterinaria della Dottoressa Lucarelli, (peraltro veterinario proprio della denunciante), allegata sub doc. n. 2 all’atto di deferimento, nella quale è stata determinata una prognosi con tempi di guarigione pari a 3/4 giorni;
APPLICA
al signor Luigi Crespi la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività agonistica e da cariche e incarichi federali e sociali per 1 (un) mese.
B.1) quanto alla violazione di cui alla prima parte del capo B dell’atto di deferimento
– ritenuta non provata la responsabilità del signor Luigi Crespi e del Circolo Ippico di Castellazzo, nella persona della signora Ornella Pasotti, per l’illecito disciplinare di cui all’art. 1 n. 1 del Vecchio Regolamento Giustizia in combinato disposto con l’articolo 1 n.5 del Vecchio Regolamento di Giustizia, con gli articoli 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale (vigente all’epoca dei fatti) e con gli articoli 1 e 2 del Codice di Comportamento del CONI:
ASSOLVE
dalle incolpazioni ascrittegli il sig. Luigi Crespi ed il Circolo Ippico di Castellazzo, nella persona della signora Ornella Pasotti, perché il fatto non sussiste ;
B.2) quanto alla violazione di cui alla seconda parte del capo B dell’atto di deferimento
dichiara il motivo assorbito dal precedente.
Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale, al signor Luigi Crespi e al Circolo Ippico di Castellazzo, nella persona del suo Presidente, signora Ornella Pasotti Mancinelli, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all’art. 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2015.
PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara