MIlano, marzo 2015 – Oggi 23 marzo 2015 audizione a Roma di Ornella Pasotti Mancinelli, Presidente del Circolo Ippico di Castellazzo, con il Procuratore Federale Avv. Anselmo Carlevaro.
Come Presidente del Circolo Ippico di Castellazzo sono stata coinvolta ed indagata per un’assunta grave violazione dell’art. 1 del vigente Regolamento di Giustizia per avere consentito che all’interno delle strutture del Circolo l’oteb Luigi Crespi svolgesse l’attività di istruttore, e di non avere vigilato sullo stesso e per non aver ottemperato al dovere di fare denuncia alla Procura Federale quale tesserato a conoscenza di atti sanzionabili, con richiamo all’art. 3 del vigente Regolamento di Giustizia.
Ebbene oggi davanti al Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, accompagnata dal mio Avvocato Marco Destro, ho dimostrato che non ero presente ai fatti accaduti il giorno 20.12.2014 e che, in base al Regolamento di Giustizia in vigore nel 2014, alcun profilo di responsabilità di qualunque natura e titolo, può essermi contestato come Presidente del Circolo.
Il giorno 20.12.2014 erano presenti in maneggio, oltre alla stessa proprietaria del cavallo, più soci tesserati tra cui l’istruttrice di 2° livello Alessandra Cramarossa, consigliere e tecnico operante presso il nostro Circolo, che, se mai avessero rilevato un qualsiasi illecito disciplinare o sportivo e ne avessero ravvisato la necessità, su di loro in primis sarebbe gravato l’obbligo/dovere di denuncia all’autorità.
Con decorrenza dal 01.01.2015 il Regolamento di Giustizia è cambiato e l’art. 4 prevede ora una responsabilità oggettiva degli affiliati e degli aggregati e, per essi, i loro legali rappresentanti, per gli illeciti disciplinari commessi all’interno dei propri impianti e non tempestivamente denunciati.
Invito quindi tutti a prendere atto di quanto diventi vulnerabile la persona ed il ruolo del Presidente di Circoli che, per storia e tradizione, è sempre stata, e dovrebbe rimanere, una figura quanto mai rappresentativa. Per quanto riguarda l’altra assunta violazione per avere consentito a Crespi una non meglio precisata condotta e non aver vigilato sullo stesso, quale socio del Circolo Ippico di Castellazzo, ad oggi non esiste alcun regolamento né alcuna norma che regoli la vita quotidiana di un centro, come la stessa FISE ben sa e conosce. Due soci tesserati maggiorenni, nella più totale legalità e legittimità, possono lavorare ed aiutarsi tra loro, nella forma che meglio credono, senza nessun obbligo di presenza di istruttore.
Confermo, comunque, che il Sig. Crespi è un socio di Castellazzo e non è mai stato OTEB di Castellazzo.
E’ un socio che ha in lavoro cavalli di altri soci tesserati maggiorenni, e non tutti tesserati presso Castellazzo. Come la stessa FISE ben sa e conosce, in totale assenza di qualunque norma che vincoli o vieti ad un socio di circolo di relazionarsi con un altro socio tesserato maggiorenne nell’attività equestre, non è possibile possa esistere un altrettanto e corrispondente vincolo, né tanto meno obbligo, di vigilanza sulle sue libere azioni e rapporti con altri soci all’interno dei Circoli.
Resto fiduciosa nella competenza e nelle capacità del Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, per un’imparziale valutazione e giudizio dei fatti oggetto dell’indagine conclusa con questa mia odierna audizione, ma ove così non fosse, e certa della infondatezza delle accuse nei miei confronti, andrò avanti fino in fondo per riscattare il Circolo Ippico di Castellazzo e per restituirgli l’immagine ed il prestigio che ha sempre avuto.
Vi comunico, infine, di avere provveduto tramite il mio Avvocato Marco Destro, a presentare formale segnalazione alla competente Procura Federale nei confronti della Sig.ra Giulia Carlotta Romeo per le gravi responsabilità alla stessa imputabili conseguenti il proprio scorretto comportamento in relazione ai fatti del 20.12.2014, in manifesta violazione dell’art. 1 del vigente Regolamento di Giustizia Federale e dell’art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, invitando lo stesso Procuratore Federale a valutare i profili di responsabilità di natura penale della stessa Giulia Carlotta Romeo ai sensi dell’art. 368 c.p. con la trasmissione d’ufficio senza indugio del relativo fascicolo alla competente Procura della Repubblica.
Ogni punto di quanto affermato in questo comunicato è ampiamente provato e fondato su numerose prove documentali e testimoniali, che potranno essere rese note secondo tempi e modi rispettosi della legge.
Ornella Pasotti Mancinelli,
24 marzo 2015