Milano, 15 dicembre 2016 – RIprendiamo dal sito Altalex.com una notizia relativa ad un incidente avvenuto in maneggio e per cui il gestore è stato ritenuto responsabile dal punto di vista civile:
“Il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile al gestore la responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni subiti da una allieva che, nel corso della sua terza lezione di equitazione, era stata disarcionata dal cavallo, imbizzarritosi per il passaggio nelle vicinanze di alcuni cavalieri al galoppo).
(*) Fonte: CED Cassazione. Vedi anche Rivista Ipsoa Danno e Resp., 2016, 4, 366 nota di VOZZA. Riferimenti normativi: artt. 2043, 2049-2050 e 2052 c.c.
(Massimario.it – 43/2016. Cfr. nota su Altalex PraticaMente)”
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