Roma, giugno 2016 – E’ stato pubblicato ieri sul sito della FISE il provvedimento del Tribunale Federale 27-06-2016 R.G. 13-16 PA 30-16 , relativo alla questione della vendita di Eremo del Castegno. Conclusione: “P.Q.M. il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l’art. 1, comma 1 R.G., ritenuta provata la sussistenza dell’illecito disciplinare dell’art. 1 R.G., applica all’incolpato la sanzione di € 10.000,00 di ammenda e mesi quattro di sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale”a Vincenzo Truppa”.
Abbiamo quindi interpellato il dottor Truppa chiedendo se volesse controbattere alla notizia, questa la sua dichiarazione:
“Certo: siamo al primo capitolo. i miei legali stanno preparando una dichiarazione ufficiale ma io posso toccare alcuni punti che mi stanno a cuore. Per fare un esempio: la situazione è come se fosse che io, tesserato Fise, vendessi un cavallo al segretario generale che è tesserato Fise anche lui. Poi c’è una contestazione, come può succedere: bene, andiamo in tribunale civile per definire chi ha torto o ha ragione,ma siccome siamo entrambi tesserati Fise il segretario generale decide di denunciare il tutto alla giustizia sportiva, per non osservanza all’articolo 1 del regolamento generale. Purtroppo l’articolo 1 è un articolo residuale, ci sta dentro qualunque fattispecie.
Quindi il primo punto che io voglio sottolineare è: se per una diatriba legale mi hai portato al tribunale civile e noi non abbiamo accettato nessuna transazione perché siamo confidenti della nostre ragioni, perché mi denunci alla Giustizia Sportiva? sai che c’è pendente questa causa, se io vinco in sede civile chi mi ripagherà di tutto – danno di immagine, problemi personali e via dicendo?
Il secondo punto cui tengo molto è il fatto che mi ritengano colpevole perché secondo questa sentenza dovevo chiedere l’autorizzazione e/o il permesso della Fise prima di vendere il cavallo. E qui osservo: se non entri nel merito della questione civilistica, come farai poi a dire che ho torto nel caso alla fine del processo riconoscessero le mie ragioni? Inoltre non si capisce dove stia scritto nel contratto o quale norma legale di riferimento prevede che io dovevo chiedere il permesso di vendere il cavallo: il contratto dice di tenere a disposizione il cavallo, non parla di proprietà del cavallo. C’ e’ una bella differenza giuridica
Poi vogliamo parlare di questa supposta sportività che sarebbe la sospensione a partire dal 1° di settembre? è solamente una pezza che cerca di rimediare ad un problema più grosso: perché il Segretario Generale non ha davvero cominciato le ostilità il 1° di settembre, a Giochi Olimpici chiusi, evitando così questo lungo periodo di stress per Valentina, che tra l’altro è stata illegittimamente tirata in ballo dallo stesso Segretario Generale sin da gennaio? Del contratto con Fise ne risponde chi lo ha firmato, cioè io,ex art 38 cod civile: non Valentina. Come e’ possibile che un legale di professione non conosca tale norma? Qualcuno mi ha fatto notare che magari sia stata una azione tesa a forzarmi per trovare una transazione civilistica: ma né io né i miei avvocati abbiamo alcuna intenzione di sottoscrivere alcuna transazione, perché abbiamo fondati motivi di ritenere la ragione dalla nostra parte. E il tempo e’ galantuomo, come sempre…”.
Ringraziamo il dotto Truppa, e riportiamo di seguito il testo competo del provvedimento federale:
R.G. TRIB. FED. 13/16
(Proc. P.A. 30/16)
IL TRIBUNALE FEDERALE
A scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 23 giugno 2016, il Tribunale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:
Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente
Prof. Avv. Daniele Piva – Consigliere
Prof. Avv. Fabio Iudica – Consigliere
in ordine al deferimento nei confronti del dott. Vincenzo Truppa (nato a Latiano, BR, il 5 aprile 1947, tessera FISE n. 003726/A), rappresentante ex art. 38 c.c. della Scuderia ASD Centro Equestre Monferrato,
Premesso che
– su segnalazione del Segretario Generale della FISE del 25 febbraio 2016, a seguito di indagini all’uopo svolte, con atto depositato in data 5 maggio 2016, il dott. Vincenzo Truppa veniva deferito dinanzi a questo Tribunale, in relazione all’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 8, lett. a) ed e), del Regolamento di Giustizia (d’ora in poi, per brevità, anche solo R.G.), relativamente alla cessione al sig. Jorge Ferreira Rocha del cavallo Eremo del Castegno (già nella disponibilità della figlia Valentina Truppa), in asserita violazione dell’impegno assunto mediante contratto sottoscritto con la FISE in data 1° febbraio 2012, in qualità di rappresentante ex art. 38 c.c. della Scuderia ASD Centro Equestre Monferrato;
– visto l’art. 47, comma 1, R.G., il Presidente del Tribunale fissava pertanto l’udienza di discussione per la data del 7 giugno 2016, disponendone la comunicazione all’incolpato e alla Procura Federale;
– all’udienza del 7 giugno 2016 – preso atto preliminarmente che, in data 25 maggio 2016, è pervenuta, ai sensi dell’art. 46 comma 3, R.G., proposta di applicazione della sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento, per giorni 40 di sospensione da ogni carica o incarico federale o sociale ex art. 6, comma 1, lett. f), R.G., nonché € 10.000,00 di ammenda ex art. 6, comma 1, lett. d), R.G., previa qualificazione giuridica dei fatti come contestati – il Tribunale, visto il parere già espresso in data 23 maggio 2016 sia dalla Procura Federale sia dalla Procura Generale dello Sport ex art. 46
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commi 1 e 2, R.G., sentite le parti, pur reputando astrattamente corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata da queste ultime, alla luce della gravità degli illeciti contestati anche tenuto conto dell’inapplicabilità, allo stato, di circostanze attenuanti (con particolare riferimento a quella prevista dall’art. 9, lett. b), R.G.), non ha ritenuto congrua ex art. 46, comma 3, R.G., la sanzione sopra indicata e pertanto non ha dichiarato l’efficacia dell’accordo, rinviando per la discussione all’udienza del 23 giugno 2016;
– all’udienza del 23 giugno 2016:
– in ordine all’istanza pervenuta in data 10 giugno 2016 per l’applicazione della sanzione su richiesta di € 10.000,00 di ammenda e giorni 60 di sospensione da ogni carica o incarico federale o sociale ex art. 6, comma 1, rispettivamente lett. d) e f), R.G., viste le osservazioni della Procura Federale e della Procura Generale dello Sport, così come in atti, reputata astrattamente corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, anche alla luce della particolare gravità dei fatti contestati e della inapplicabilità, al caso di specie, di circostanze attenuanti (tra cui, in particolare, quella prevista dall’art. 9, lett. b), del Regolamento di Giustizia), il Collegio non ha ritenuto congrua la sanzione ivi indicata;
– preliminarmente la difesa dell’incolpato:
a) invitava il Tribunale all’astensione ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. f) e comma 2, R.G. chiedendo, in via subordinata, la sospensione del procedimento per proporre ricorso per ricusazione ai sensi del predetto art. 29, commi 4 e ss., R.G., nulla osservando in merito la Procura;
b) rinnovava l’istanza di sospensione del presente procedimento per pregiudizialità della causa civile attualmente pendente, come in atti, avanti al Tribunale di Roma, a ciò opponendosi la Procura;
c) insisteva, in via istruttoria, per l’escussione dei testimoni presenti (Valentina Truppa; Micol Rustignoli; Andrea Brignolo; Cav. Vittorio Orlandi) alla quale la Procura si opponeva;
– le parti procedevano alla discussione con repliche e intervento, su richiesta, dello stesso incolpato. La Procura, riportandosi all’atto d’incolpazione, concludeva per l’applicazione della sanzione di € 10.000,00 di ammenda e di giorni 60 di sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale
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mentre la difesa dell’incolpato chiedeva il proscioglimento perché il fatto non sussiste e, comunque, non costituisce l’illecito disciplinare contestato;
– il Tribunale, all’esito della discussione, dichiarata chiusa l’istruttoria, si riservava per la decisione di tutte le questioni sollevate.
A scioglimento della riserva, il Tribunale dispone quanto segue.
a) In ordine all’invito all’astensione il Tribunale ritiene di non doversi astenere non sussistendo la circostanza indicata all’art. 29 comma 1 lett. f ), R.G., né eventuali altre gravi ragioni di convenienza.
Diversamente da quanto affermato dalla difesa dell’incolpato, infatti, nel non dichiarare l’efficacia dell’accordo ai sensi dell’art. 46 comma 3 R.G., nei provvedimenti del 7 e del 23 giugno scorso, il Tribunale non ha indebitamente manifestato il suo convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione, ma si è limitato piuttosto a ritenere astrattamente corretta la qualificazione giuridica operata dalle parti, ma non congrua la relativa sanzione, così come previsto dalla citata disposizione regolamentare che espressamente gli attribuisce tale potere-dovere.
Peraltro, è evidente che si tratta di decisione assunta, nel caso di specie, in una fase preliminare del giudizio e, pertanto, sulla base di un accertamento sommario dei fatti che, per sua stessa natura, impedisce di ravvisarvi un qualsiasi convincimento nel merito.
Quanto all’asserita impossibilità di applicare circostanze attenuanti non concordate né richieste dalle parti, con particolare riguardo a quella di cui all’art. 9 lett. b), R.G., deve rilevarsi che, come si evince dai provvedimenti assunti dal Collegio in data 7 e 23 giugno 2016, si tratta di un riferimento unicamente volto a motivare, peraltro ad abundantiam e comunque non certo in via esclusiva, il giudizio di incongruità della sanzione determinata dalle parti. Peraltro, a giudizio del Tribunale, tale incongruità si sarebbe rilevata già sulla base della gravità dei fatti (come contestati e qualificati in sede di richiesta congiunta di sanzione) e soprattutto della giurisprudenza di questo Tribunale (tenuto conto dei casi sinora giudicati e delle sanzioni applicate in sede di condanna o su richiesta delle parti), a prescindere dall’applicazione della citata attenuante che – consistendo nell’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell’altrui azione – in questa sede va evidentemente rapportata non tanto al danno patrimoniale eventualmente arrecato alla Federazione (tuttora sub iudice) quanto piuttosto alla lesione della sua immagine, della sua reputazione e della
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sua stessa credibilità nei confronti di tutti i tesserati, con particolare riguardo, quanto al profilo strettamente patrimoniale, alle scelte di investimento delle relative risorse economiche.
Del resto, è prassi consolidata di questo Tribunale tentare, per quanto possibile e nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, una conciliazione fra le parti contrapposte in relazione all’illecito disciplinare contestato (specie se, come in questo caso, ad essere coinvolta è la Federazione medesima nei confronti di soggetto di elevata professionalità ed esperienza e notevole fama), sempre soltanto nell’interesse superiore dello sport equestre.
Né può accogliersi la richiesta di sospensione del presente procedimento, onde proporre ricorso per ricusazione, in quanto inammissibile, atteso che il Regolamento di Giustizia non attribuisce tale potere al Tribunale ma, semmai, alla Corte d’Appello, cui il predetto ricorso deve peraltro inoltrarsi, ai sensi dell’art. 29 commi 4 e 7, R.G., entro il termine perentorio indicato al comma 6 del medesimo articolo (il giorno prima di quello fissato per la decisione).
b) In ordine all’istanza preliminare di sospensione del presente procedimento.
In virtù di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del D.L. 220/2003 (recante Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) l’ordinamento sportivo deve considerarsi autonomo rispetto agli altri ordinamenti in quanto ad esso sono riservate, per quanto interessa in questa sede, sia le questioni attinenti a comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, sia l’irrogazione e l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (art. 2, lett. b), D.L. 223/1990).
Ciò significa che, ogniqualvolta l’illecito disciplinare coincida, in tutto o anche solo in parte, con un illecito di competenza di altro ordinamento giuridico della Repubblica, il procedimento disciplinare fa il suo corso indipendentemente dagli altri procedimenti pendenti (salvo il vincolo del giudicato tra le stesse parti di cui all’art. 57, comma 6, R.G.) e a prescindere dal fatto che ad attivare questi ultimi sia stata o meno la singola Federazione.
Ne è conferma l’art. 57 R.G. che, da un lato, attribuisce agli Organi di Giustizia la competenza a conoscere ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda (comma 6) e, dall’altro, stabilisce che in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito (circostanza, questa, che evidentemente non ricorre nel caso di specie).
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Né può diversamente valere quanto previsto dall’art. 64, comma 5, R.G., secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice in virtù di un’interpretazione logico-sistematica con il citato art. 57, R.G. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale rigetta.
c) In ordine alla richiesta di escussione testimoniale formulata dalla difesa dell’incolpato, si ritiene fondata l’opposizione della Procura Federale che ha eccepito la superfluità e l’irrilevanza delle circostanze dedotte nella relativa prova orale, attesa anche la ritenuta completezza della documentazione in atti. Il Tribunale, considerato il procedimento già maturo ai fini della decisione, pertanto, rigetta la richiesta di prova per testi.
Nel merito, va innanzi tutto premesso che non rientra nella competenza di questo Tribunale giudicare eventuali altri inadempimenti contrattuali né, tantomeno, stabilire i criteri d’interpretazione del contratto o, più in generale, accertare circostanze rimesse esclusivamente alla giurisdizione civile (come, ad esempio, la sussistenza o meno di cause di forza maggiore, la ricostruzione della comune intenzione delle parti, l’esistenza di inadempimenti o meno di singole obbligazioni, oltre quella di cui al presente procedimento, o la determinazione dell’esistenza di un danno e la sua effettiva quantificazione, se e in quanto da esse derivante, anche in rapporto ad eventuali pattuizioni in termini di clausole risolutive espresse o penali).
Parimenti, il Tribunale ritiene irrilevante l’accertamento delle reali condizioni di salute del cavallo Eremo del Castegno e il loro evolversi nel tempo, se non al solo fine di ricostruire il mero contesto in cui collocare i fatti per cui si procede in questa sede.
Sul piano disciplinare, ci si limita invece a constatare, non essendo emersa alcuna prova contraria, che, diversamente da quanto previsto all’art. 5 del contratto del 1° febbraio 2012 in atti, il predetto cavallo non è rimasto nella disponibilità dell’amazzone Valentina Truppa sino ai giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 (ormai imminenti). Risulta infatti incontestato che lo stesso è stato ceduto (non rilevando ai fini della presente decisione a quali condizioni) al cavaliere brasiliano Jorge Ferreira Rocha in assenza del consenso della Federazione e, comunque, in spregio delle contestazioni in tal senso effettuate (di cui vi è prova in atti anche per ammissione dello stesso incolpato), con evidente danno alla sua immagine e inevitabile pregiudizio del rapporto di lealtà, correttezza e probità sino
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ad allora sussistente con l’incolpato, specie tenuto conto della posizione rivestita da quest’ultimo, della sua indiscutibile competenza, esperienza e rinomata notorietà nel settore equestre.
Né, al riguardo, possono assumere rilevanza le mutate condizioni di salute del cavallo o la sua eventuale inidoneità ai predetti giochi olimpici – così come documentate dai certificati veterinari in atti della cui genuinità il Tribunale non ha motivo di dubitare – in mancanza di un accordo con la Federazione sulla cessione del predetto cavallo o, comunque, in presenza di un dissenso in merito, sia pur eventualmente motivato anche dalla controversia circa lo stato di salute di Eremo del Castegno.
In altri termini, per quanto a questo Tribunale è dato di accertare, la violazione dell’obbligo di lealtà, correttezza e probità contestata all’incolpato si ravvisa nella dimostrata unilateralità della decisione di cedere il predetto cavallo, senza acquisire il preventivo consenso dalla controparte contrattuale e, anzi, nella consapevolezza del suo dissenso.
Di tal ché gli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, R.G. – il cui rispetto deve richiedersi ad ogni tesserato e, in particolare a chi, come l’odierno incolpato, costituisce figura di riferimento nel settore – risultano violati a prescindere dalla sussistenza o meno di ulteriori eventuali inadempimenti contrattuali che, sia pur connessi, non risultano decisivi in questa sede né rientranti nella competenza di questo Tribunale: ed è, peraltro, in questo che può rintracciarsi la ratio del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello civile che, come sopra rilevato, giustifica la mancata sospensione del presente procedimento in attesa della definizione della controversia attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Roma.
Quanto, infine, alle contestate circostanze aggravanti, il Tribunale, nel merito, non le ritiene dimostrate atteso che, per un verso, il fatto, così come contestato, sembra commesso non con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie dell’incolpato, quanto, semmai, con l’asserita violazione di accordi contrattuali precedentemente assunti con la Federazione; né risulta provato un danno patrimoniale di rilevante entità, tenuto conto dell’incontroverso adempimento degli impegni assunti con i predetti accordi diversi da quello contestato in questa sede e trattandosi peraltro, in entrambi i casi, di circostanze tuttora sub iudice in sede civile.
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P.Q.M.
il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l’art. 1, comma 1 R.G., ritenuta provata la sussistenza dell’illecito disciplinare dell’art. 1 R.G., applica all’incolpato la sanzione di € 10.000,00 di ammenda e mesi quattro di sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale.
Quanto alla sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale:
– visto l’art. 21, R.G., con riguardo alla realizzazione dell’interesse al regolare svolgimento di competizioni sportive e all’ordinato andamento dell’attività federale cui sono chiamati a cooperare sia i giudici sia le parti;
– rilevata l’esigenza di garantire la proporzionalità della sanzione rispetto alla qualifica, e/o al ruolo e/o alla carica rivestiti dall’incolpato, nonché agli effetti della sua condotta e alle sue motivazioni, ai sensi dell’art. 7, lett. c), R.G. e soprattutto di evitare, per quanto possibile, che la sanzione possa ripercuotersi, sia pur indirettamente, su soggetti estranei alla violazione e al procedimento disciplinare;
– ritenuto che – essendo il dott. Vincenzo Truppa l’attuale tecnico dei tre binomi indicati alle iscrizioni nominative ai prossimi Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, tra i quali verrà selezionato quello che rappresenterà l’Italia nella disciplina del Dressage – la decorrenza immediata della sanzione sospensiva determinerebbe inevitabile pregiudizio per gli atleti impegnati, specie in relazione alla continuità della preparazione e alla serenità necessaria per affrontare l’impegno olimpico;
– considerato che, pur non assumendo rilievo nel caso di specie, tra i poteri di questo Tribunale risulta persino ricompreso quello di disporre (sia pure su richiesta dell’incolpato e previo parere necessario ma non vincolante della Procura Federale) misure alternative all’applicazione della sanzione, ai sensi dell’art. 12, R.G.;
il Tribunale dispone che la sanzione di mesi 4 di sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale decorra a far data dal 1° settembre p.v.
Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione allo stesso e all’Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della
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Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all’articolo 13 R.G..
Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 27 giugno 2016.
PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara
CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva
CONSIGLIERE: F.
28 giugno 2016