Bologna, 27 gennaio 2017 – Portare a spasso il proprio cane senza guinzaglio è un comportamento piuttosto diffuso che, però, può causare diversi problemi – sia per il cane sia per il padrone – quando tale condotta avviene all’interno di un centro ippico.
La questione non ha rilievo unicamente per i profili civili o penali che potrebbero derivare dalla gestione del proprio amico a quattro zampe, ma assume rilievo anche per il diritto sportivo.
Cosa dice la legge? Innanzitutto, il Ministero della Salute, con l’ordinanza del 13 luglio 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 7 settembre (“Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall’ordinanza 3 agosto 2015”), ha ribadito le regole sulla “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” 1.
Tali norme assumono importanza in relazione alla condotta che deve tenere il proprietario di un cane. Tra queste, a titolo esemplificativo, rientra il dovere di utilizzo di un guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50 nei luoghi pubblici e nelle aree urbane.
Più in generale, l’articolo 2052 del codice civile, disciplina il danno cagionato da animali, stabilendo che “il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
A tal proposito mi sembra interessante segnalare l’orientamento della Cassazione, secondo cui: “a norma dell’articolo 2052 cod. civ., in base al quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso, trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell’animale nell’interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità anche se non economiche, è tenuto a risarcire tutti i danni arrecati a terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso.” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1089/2010).
Occorre domandarsi, quindi, in che modo debba comportarsi il proprietario di un cane all’interno di un centro ippico.
Posto che lo stesso è sempre responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni causati a cose, persone o animali da parte del suo cane, è interessante notare come all’interno di un centro ippico non vi siano regole specifiche.
Invero, il Presidente di un maneggio può imporre che tutti i cani dei relativi tesserati e non, siano tenuti sempre al guinzaglio, stabilendo tale regola all’interno dello statuto del circolo e/o in un regolamento interno e/o mediante l’affissione di un cartello all’interno del centro stesso.
Tuttavia questa non è la prassi comune ed anzi, a creare maggiori problemi è proprio la mancanza di una disciplina normativa organica in materia.
Recentemente, il Tribunale Federale F.I.S.E., con sentenza del 10 gennaio 2017, ha applicato ad una tesserata la sanzione del richiamo scritto “per aver consentito imprudentemente che i propri cani girassero senza guinzaglio all’interno del circolo”.
Nel caso sul quale il Tribunale si è espresso, sebbene presso il centro ippico fosse esposto il cartello “cani al guinzaglio”, la disputa avveniva anche nei campi adiacenti, dove una tesserata si trovava spesso in passeggiata con il proprio cavallo, talvolta spaventato, per l’improvviso sbucare dei cani lasciati liberi di proprietà di un’altra tesserata.
Il Tribunale Federale F.I.S.E. ha riconosciuto la responsabilità della proprietaria dei cani, attribuendole la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia.
Tale norma prevede una serie di condotte sanzionabili, rientranti nell’illecito disciplinare, tra le quali figura ogni azione dolosa o colposa tenuta in ambito associativo che risulti irriguardosa nei confronti di un altro tesserato.
Nel caso in questione, quindi, l’aver “sguinzagliato” incautamente i cani, senza considerare che gli stessi potessero turbare tanto il cavallo quanto chi si stesse allenando, ma anche l’incolumità dei cani stessi, ha comportato una sanzione consistita nel c.d. richiamo scritto.
L’obbligo sanzionato deve essere rispettato.
Per chi ha poca dimestichezza con il procedimento disciplinare sportivo, in caso di nuova segnalazione da parte di un tesserato per reiterazione della condotta, il tipo di sanzione che andrà ad applicare l’organo di giustizia preposto sarà ben più grave.
E’ buona norma, quindi, non trascurare l’esistenza delle problematiche disciplinari che potrebbero dipendere dalla mancata sorveglianza del proprio amico a quattro zampe.
1 Ai sensi dell’articolo 1 comma 3 dell’ordinanza citata, “ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive”.
di Avvo. Stefania Cappa