Roma, 26 ottobre 2018 – Dopo la pubblicazione della circolare ministeriale sul trasporto equidi (di cui riportiamo integralmente il testo in calce a questo articolo) per finalitร ludiche e sportive molti sono stati i quesiti posti dai nostri lettori: l’avvocato Aldo de Bellis, legale che ha seguito l’iter da cui รจ nato il documento, si รจ gentilmente reso disponibile a rispondere a queste domande.
LE RISPOSTE AI QUESITI DEI LETTORI:
- Vorrei fare una domanda se possibile, perchรฉ ancora nessuno ci ha saputo dare delle risposte giuste. Io sono proprietaria di alcuni cavalli, per andare in concorso con suddetti cavalli, non montati da me ma da mio marito e trasportati da lui con il proprio mezzo, se ci fermano rischiamo la sanzione? Soprattutto non abbiamo ancora compreso come fare per il modello 4 elettronico dato che lui รจ il proprietario del camion mentre io sono la proprietaria dei cavalli? Grazie mille.
La lettrice non specifica la tipologia di mezzo utilizzato. Se trattasi di trailer, autocaravan o veicolo speciale la presenza di entrambi i proprietari, per le finalitร evidenziate, esclude la sanzione.
Quanto al Mod 4, per quanto mi riulta, deve semplicemente inserire la targa del veicolo di proprietร di suo marito, essendo implicitamente contemplata la possibilitร che proprietario del cavallo e trasportatore non coincidano.
- La domanda รจ: un camion intestato alla asd puรฒ trasportare i cavalli intestati alla asd e portarli in concorso dove vengono montati dai soci della asd?
Non ravviso alcuna preclusione al trasporto di cavalli dellโassociazione nellโinteresse degli associati. Ricordo che ove il veicolo utilizzato superi le 6 T. รจ necessario rispettare le condizioni previste dalla normativa sul trasporto conto proprio (art 31 legge 298/74)
- Solitamente noleggio un mezzo regolarmente per trasportare i miei cavalli. Sono in regola? Logicamente sono anche il conducente…
Si rientra, in questo caso, nel trasporto del proprio equide effettuato direttamente dal privato. Ove il veicolo sia debitamente omologato ed il proprietario sia anche conducente non รจ ravvisabile alcuna irregolaritร .
- Mi sembra di capire che il trasporto di cortesia senza fini di lucro sia riservato al trailer agganciato ad un veicolo di proprietร del conducente, con il proprietario del cavallo a bordo. ร escluso che la stessa cortesia venga fatta con un van da 6 t? Lโindicazione superiore a 6 t indica che fino a 6 t รจ possibile? Grazie
Se trattasi di autocaravan o veicolo speciale non si rientra nellโambito di applicazione della Legge 298/74 ed ove si trasportino cavalli di terzi, per finalitร ludiche o sportive e senza scopo di lucro, รจ meramente necessaria la presenza di questi ultimi durante il trasporto
- Il mio problema: generalmente io gareggio e trasporto sul mio Van i miei cavalli registrati a me personalmente o di mio marito, perรฒ dovrรฒ andare a fare uno stage a dicembre a San Vincenzo e con me vorrebbe venire un’amica che ha il suo cavallo in un altro centro ippico, lei non ha un suo mezzo di trasporto e vorrebbe approfittare e venire con me, posso darle un passaggio?
Partendo dal presupposto che trattasi di trasporto cavalli con autocaravan o veicolo speciale che non rientrano nellโambito di applicazione della legge 298/74, per le finalitร evidenziate, potrร senzโaltro dare un passaggio alla sua amica purchรจ la stessa sia presente.
- Ma se un Centro Ippico ha le autorizzazioni per il trasporto di cavalli, puรฒ trasportare sia i cavalli del c.i. stesso e farli montare dagli allievi che trasportare i cavalli dei privati, giusto?
Per rispondere adeguatamente bisognerebbe sapere cosa si intende per โautorizzazioniโ. In ogni caso, se il Centro Ippico trasporta dei propri cavalli, rientrando nellโambito del trasporto conto proprio, non ravviso alcuna preclusione.
Anche in questo caso ove il veicolo utilizzato sia un autocarro e superi le 6 T. รจ necessario rispettare le condizioni previste dalla normativa sul trasporto conto proprio (art 31 legge 298/74)
Diverso รจ il discorso per il trasporto di cavalli di altrui proprietร e con i quali non ricorre alcun titolo che giustifichi la disponibilitร dellโequide in capo al centro ippico.
In questo caso per il trasporto รจ necessaria la licenza conto terzi.
- Il genitore proprietario del camion uso speciale uso proprio (autocaravan con living e zona cavalli) puรฒ trasportare liberamente il cavallo intestato al figlio minorenne anche senza la presenza del proprio figlio a bordo? Esiste la possibilitร che, in questa situazione, il mezzo sia guidato dal nonno del minore su camion di proprietร del figlio/genero? Ovviamente il nonno รจ pensionato ed il camion รจ ad esclusivo uso familiare. Grazie
Il genitore in quanto tale, rappresenta, ai sensi dellโart 320 cc, il minore e ne amministra i beni. Non ritengo, pertanto, necessaria la presenza del figlio minore essendo sufficiente quella del genitore. Quanto alla guida eventualmente affidata al nonno, non rientrando il mezzo in questione nellโart 31 Legge 298/74, non ravviserei alcun obbligo di legge circa lโidentitร del conducente. Il problema che, in questo caso, sarebbe comunque necessaria la presenza, del proprietario o di chi lo rappresenta ex lege.
- Se io siedo affianco al conducente ma non sono lโintestataria dell’auto e del trailer posso trasportare il mio cavallo ?
Senzโaltro sรฌ, se il trasporto รจ senza fini di lucro e con finalitร ludiche, sportive etc.
- Oltre al mio cavallo, con auto e trail proprio, posso trasportare il cavallo di un’amica con lei presente, per andare a fare stage o passeggiate? Grazie
Senzโaltro sรฌ, per stage e passeggiate.
- Se io trasporto col trailer intestato a me due cavalli di proprietร dellโazienda agricola di mio zio per fare una passeggiata (non gare o manifestazioni quindi), e li montiamo io e mio padre senza naturalmente corrispondere niente a mio zio che ci concede di utilizzare i cavalli in cambio del governo quotidiano, come devo comportarmi per essere in regola? Grazie per la gentile risposta
Suggerire in questo caso di formalizzare la detenzione dei cavalli con un contratto, eventualmente di comodato o fida debitamente registrato.
- Se un istruttore ha la sua partita iva ed il suo mezzo, puรฒ offrire i suoi servizi anche in gara trasportando i cavalli dei clienti regolarizzando tutte le licenze e permessi? Se si come?
Attraverso lโottenimento della licenza conto terzi e relativi adempimenti.
- Da quando la circolare sarร applicata ?
La circolare รจ giร in vigore.
Ulteriori precisazioni dell’avvocato de Bellis:
“Sgombriamo il โcampoโ da ogni equivoco.
In questi giorni si sta assistendo ad una imponente campagna di disinformazione in ordine alla circolare ministeriale recentemente emessa in ordine al trasporto cavalli, foriera, a dire di molti, di danni irreparabili al mondo equestre, insinuando, peraltro, lโidea che venga, con questa, introdotta una autonoma e diversa regolamentazione del trasporto stesso .
Al contrario, la circolare in oggetto non innova alcunchรฉ, nรฉ potrebbe, nel settore del trasporto cavalli, ma si limita a chiarire le modalitร di applicazione della normativa giร vigente in materia di trasporto, in generale, e di trasporto di equidi, in particolare, con lo scopo evidente, ed unico, di porre un limite al fenomeno dei trasporti abusivi.
In realtร , le sole, per cosรฌ dire, novitร , che perรฒ tali non sono essendo possibile ricavarle dal sistema normativo esistente, sono rappresentate:
1. dalla necessitร che eventuali atti di comodato, od altri contratti che diano la disponibilitร dellโanimale abbiano data certa anteriore al trasporto, mediante registrazione, a conferma che il contratto stesso risponda allโeffettiva volontร delle parti e non sia meramente finalizzato a โlegalizzare il trasportoโ per essere stracciato pochi istanti dopo.
2. dalla necessitร che nel c.d. trasporto conto proprio, che come si vedrร รจ quello che risponde allโinteresse proprio del trasportatore, cosรฌ come nel trasporto di cortesia fatto dal privato, ove il cavallo sia di terzi , questi ultimi siano presenti durante il trasporto a conferma della non abusivitร dello stesso, salvo i limiti derivanti da finalitร diverse da quelle ludiche e sportive e derivanti dallโuso di mezzi particolarmente grandi (superiori a 6 t.) per i quali รจ necessaria la ricorrenza di altre particolari condizioni (art 31 Legge 298/74).
Ci si chiede come sia possibile che tali indicazioni, che incidono, evidentemente, ed in estrema sintesi , solo sui trasporti abusivi realizzati, prevalentemente, con mezzi di notevole portata, possano essere cosรฌ devastanti per il mondo equestre, tanto da ingenerare dubbi in ordine alla effettiva comprensione da parte di molti del reale e concreto portato della circolare.
Dโaltro canto non si puรฒ accedere allโidea che il proprietario di un cavallo, molte volte anche di ingente valore, possa preferire, in virtรน di un limitato risparmio economico, di dare vita e concorrere ad un trasporto abusivo, magari stipulando un comodato simulato, che rappresenta un contratto in frode alla legge ai sensi dellโart 1344 cc., con tutti i dubbi del caso circa la esistenza e validitร di adeguate polizze assicurative, lโassenza di misure deputate a garantire il benessere del cavallo ai sensi del reg. UE n. 1/2005, ed a fronte delle pesantissime sanzioni previste anche per il committente ( proprietario) in caso di accertamento.
Si ricorda, infatti, che il committente oltre alle pesanti sanzioni pecuniarie di cui allโart 26 legge 298/74, (da โฌ 1.549,00 a 9.296,00) ove impresa, e ben puรฒ accadere, ai sensi dellโart.7 legge 286/2005 rischia addirittura la confisca dellโanimale.
Appare evidente, pertanto, come tali previsioni abbiano il limitato scopo di arginare il fenomeno dei trasporti abusivi, con il pregio, peraltro, di fare adeguata chiarezza in un settore dove il rispetto della legalitร รจ stato da tempo dimenticato.
Ciรฒ premesso, venendo ai contenuti tecnici della circolare, si deve evidenziare come il trasporto da parte di privati utilizzando i c.d. trailer debitamente omologati, non venga in alcun modo modificato od interessato da tale provvedimento che si limita a precisare, eliminando cosรฌ ogni dubbio circa la regolaritร del trasporto, che รจ richiesta la sola presenza fisica del proprietario del cavallo (o di chi ha titolo qualificato alla detenzione dellโequide) ove, questโultimo, non sia anche intestatario del veicolo.
Il trasporto, dunque, del cavallo di terzi, nellโambito di rapporti amicali o familiari ed a titolo gratuito per finalitร ludico sportive, o come si suol dire di โcortesiaโ, richiede una semplice cautela di facile assolvimento e, in quanto tale, si ribadisce, esula dal campo di applicazione tanto della Legge 298/74 quanto dal regolamento UE n. 1/2005.
Al di fuori di tale, giร rilevante, ambito di applicazione, che non subisce, si ripete, alcun oggettivo pregiudizio, la circolare chiarisce la sostanziale differenza di tutte le altre tipologie di trasporto riconducibili sostanzialmente alle due figure di trasporto โconto proprioโ e trasporto โconto terziโ.
Venendo alla normativa in oggetto ed alla dicotomia conto proprio/conto terzi, appare evidente il significato implicito di tale differenziazione nella stessa terminologia utilizzata dal legislatore.
Lโoperatore che effettua il trasporto c.d. โconto proprioโ lo fa come esplicazione, e nel perseguimento, di un proprio interesse al trasporto stesso, mentre nel trasporto conto terzi la finalitร del trasporto risponde, evidentemente, ad interesse di soggetti terzi.
ร opportuno fare un esempio per chiarire tale fondamentale differenza.
Una impresa che produce prodotti per la casa ed utilizza un proprio mezzo, con propri dipendenti, per effettuare le consegne ai clienti rientra nellโambito del conto proprio. Se la stessa impresa si avvale di un autotrasportatore esterno, il trasporto effettuato da questโultimo rientra nel c.d. trasporto conto terzi con tutto ciรฒ che implica in termini di licenze e posizioni fiscali.
Il trasporto conto proprio non viene modificato nella sua stessa natura, (una circolare non potrebbe farlo) nรฉ vengono alterati i principi in materia.
La circolare ricorda, infatti, che il conto proprio puรฒ essere realizzato mediante autocarri, autocaravan e veicoli speciali, chiarendo la normativa vigente in relazione alla tipologia di veicolo utilizzato e ricordando che gli autocarri superiori alle 6 t. (per i quali รจ necessaria la licenza conto proprio) rientrano nellโambito di applicazione dellโart 31 Legge 298/74.
In questโultima ipotesi lโoperatore che esegue il trasporto nel rispetto delle condizioni poste dallโart. 31 della legge 298/74 non incorre certamente in sanzioni.
Ai sensi dellโarticolo richiamato si ha conto proprio quando ricorrono contestualmente le seguenti circostanze:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietร o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltร di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attivitร economicamente prevalente e rappresenti solo un’attivitร complementare o accessoria nel quadro dell’attivitร principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherร le condizioni che debbono ricorrere affinchรฉ il trasporto sia da considerare attivitร complementare o accessoria dell’attivitร principale;
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
In sintesi:
1. il mezzo deve essere di proprietร
2. deve essere condotto in proprio o da un dipendente
3. lโattivitร di trasposto non deve essere prevalente
4. lโequino deve essere di proprietร di chi lo trasporta ovvero chi lo trasporta โ sempre con mezzo proprio e dipendente, ne deve avere la detenzione per effetto di un contratto che esprima una relazione di fatto con lโanimale simile a quella della proprietร e cioรจ, adattando le specifiche previsioni del testo normativo al mondo equestre:
– comodato: concessione di godimento dellโanimale a titolo gratuito
– locazione: concessione del godimento dellโanimale dietro un corrispettivo, si pensi alla fida o mezza fida;
– elaborazione, trasformazione, riparazione, miglioramento e simili: si puรฒ pensare a chi abbia la disponibilitร di un equide per allenarlo o curarlo.
– deposito: nel caso di specie si puรฒ fare riferimento, in limine, alla c.d. pensione per cavalli
– mandato ad acquistare o vendere.
Per gli autocaravan e i veicoli speciali, non rientranti nella normativa citata, la circolare precisa che รจ necessaria la presenza del proprietario ovvero di chi ha un rapporto qualificato con lโequide quale ad es. comodatario… etc. purchรจ, anche in questo caso, risultante da atto debitamente registrato, atteso che solo la presenza di soggetti legati allโanimale puรฒ confermare la ricorrenza di un trasporto non abusivo ed il trasporto stesso sia finalizzato ad esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate.
La circolare in oggetto nulla aggiunge, dunque, al sistema normativo, ma partendo dal dato di esperienza rilevato nel settore si limita a:
1. precisare, in coerenza con il dato normativo, che le finalitร del trasporto devono essere espressione di un interesse proprio del trasportante e non di terzi (e, ci si chiede, come potrebbe essere diversamente) formulando, per chiarezza, alcune esemplificazioni;
2. richiedere, ove il trasporto sia effettuato in relazione ad un equide di cui il trasportante non รจ proprietario, ma che รจ dallo stesso detenuto in virtรน di una delle possibili ipotesi, di cui anche alla lettera b dellโart 31 (come semplificato ed adattato al superiore punto 4) che il contratto, di volta in volta ricorrente e assolutamente legittimo, sia effettiva espressione della volontร delle parti, abbia cioรจ una certa stabilitร nel tempo e non sia meramente fittizio e stipulato ad hoc solo in occasione del trasporto.
Al fine di garantire lโeffettiva ricorrenza di tale circostanza viene richiesta la data certa anteriore al trasporto, tramite lโunica formalitร in grado di fornirla e cioรจ la registrazione del contratto che conferma la serietร dei contraenti.
Eโ comprensibile che la richiesta di tale ulteriore formalitร sollevi perplessitร , e insofferenza, rendendo necessario un ulteriore passaggio, per cosรฌ dire burocratico, nella vita di tutti i giorni, ma si devono anche considerare due distinte circostanze.
La prima, che il cavallo, non รจ un bene qualunque, ma presenta peculiaritร tali da suggerire fortemente tale soluzione anche con riferimento a tutte le problematiche assicurative e di responsabilitร connesse alla loro riconducibilitร a chi lo detiene effettivamente, e, la seconda, che di tali contratti fittizi e simulati se ne รจ fatto uso, ed abuso, in modo sistematico, come ben noto, portando, inevitabilmente, a tale impopolare soluzione.
Appare evidente infatti, se non apoditticamente scontato, che tutti coloro che si sono prestati alla sottoscrizione di un atto di comodato, in occasione di un trasporto, siano stati perfettamente consapevoli di concorrere ad un trasporto abusivo, diversamente, ci si chiede, quale sarebbe stata la necessitร di procedere in tal senso.
Dunque, la circolare ministeriale in oggetto, di fatto, non pone, come alcuni hanno detto, alcun nuovo regolamento del trasporto cavalli ma, semplicemente, puntualizza e chiarisce la portata di norme esistenti dal 1974 che, peraltro, nella loro portata non avevano alcuna necessitร di approfondimento resa, invece, indispensabile, da usi distorti che, nel tempo, sono stati percepiti come legittimi ed intangibili.
Parimenti del tutto immodificata la regolamentazione del trasporto conto terzi.
Anche in questo caso la circolare non ha fatto altro che ribadire quanto giร oggetto della normativa vigente dal 1974.
Si รจ, infatti, semplicemente confermato che ogni trasporto effettuato da un operatore nellโinteresse di terzi (trasportatore che veicola dal punto A al punto B lโequide di altro soggetto proprietario affincรจ questโultimo ne usi) rientrano nellโambito di tale settore del trasporto ed in quanto tale soggetto ai relativi obblighi, sanitari, fiscali e di licenza.
La circolare, dunque, non ha innovato nรฉ modificato alcun regolamento dei trasporti.
Le vivaci reazioni, per usare un eufemismo, che tale circolare ha suscitato sono da ricondurre, in realtร , ai soli esempi formulati nella coerente e conseguente applicazione delle norme in oggetto, che evidentemente non hanno trovato il gradimento da parte di alcuni.
Invero, non cโera certamente bisogno di tale circolare, per arrivare alla ricostruzione del sistema trasporto nei termini suddetti risultando sostanzialmente e formalmente chiaro tutto lโimpianto normativo di riferimento.
Diversa incidenza ha la circolare in relazione allโapplicazione del regolamento UE n. 1/2005.
Invero, la circolare chiarisce che la predetta normativa trova applicazione (oltre che sempre nel trasporto conto terzi) anche nellโambito del trasporto conto proprio (รจ invece esclusa per i privati ed il trasporto di cortesia, come sopra definiti) tutte le volte che il trasporto รจ associato ad una attivitร economica, dovendosi intendere per tale qualunque attivitร che implica una valutazione di costi/ricavi, a prescindere dalle finalitร del trasporto, ludiche o sportive che siano.(quindi anche ad esempio una attivitร di pensione cavalli)
Tale conclusione รจ di fatto ineccepibile per quanto attiene alla nozione di attivitร economica ed in coerenza con la ratio stessa della direttiva europea.
Dโaltro canto la normativa in oggetto ha come unica finalitร il benessere del cavallo e non si comprende per quale motivo il proprietario di un equide che lo movimenta debba avere preclusioni in merito allโapplicabilitร di tale Direttiva, considerati, peraltro, i profondi legami affettivi ed emotivi che il cavallo normalmente suscita.
In conclusione, si ritiene che tale circolare dovrebbe trovare il plauso di tutti coloro che amano i propri cavalli, li tutelano e siano insofferenti rispetto allโillegalitร ”.
Testo integrale della circolare:
Circolare – 15/10/2018 – Prot. n. 16804 – Trasporto equidi
OGGETTO: Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalitร ludiche.
Prot. n. 300/A/7812/18/108/29
Roma, 15 ottobre 2018
Il trasporto di equidi destinati ad attivitร competitive o ludiche costituisce un importante settore di attivitร in cui finalitร di promozione, ludiche e sportive si intrecciano in modo rilevante con esigenze di tutela del benessere degli animali e di tutela delle regole del mercato dell’autotrasporto. Con la presente circolare, compendiando la normativa ed i numerosi quesiti pervenuti sulla materia, si intende fornire un indirizzo interpretativo uniforme per gli organi di controllo, allo scopo di meglio orientare l’attivitร di controllo.
Trasporto di equidi in conto terzi
Il trasporto di cavalli realizzato da un trasportatore, soggetto che non รจ proprietario o comunque che non dispone dell’animale, configura, in linea di principio, un trasporto per conto terzi, sottoposto alla disciplina amministrativa della L. 298/74, dei regolamenti comunitari e dei trattati internazionali bilaterali e multilaterali (CEMT), nonchรฉ alle regole specifiche a tutela degli animali di cui al Reg. UE 1/2005. Sul tema, nell’ambito dei controlli su strada, appare utile richiamare l’attenzione – ai fini della corretta individuazione della tipologia di trasporto – sulla scrupolosa ed approfondita verifica della documentazione specifica che deve accompagnare il trasporto che pur essendo formalizzata in diversi tipi di modelli documentali denominati comunemente “passaporti”, sono riconducibili alla medesima tipologia. I principali sono: il passaporto UNIRE; il passaporto APA (Anagrafe degli equidi); il passaporto FEI, etc.
Tutti i documenti in questione individuano il nome e numero di microchip del cavallo ed il proprietario dello stesso.
Trasporto di equidi in conto proprio
Il trasporto di equidi effettuato dal proprietario degli animali o da chi ne ha la completa ed esclusiva disponibilitร per comodato d’uso ovvero per effetto di un contratto di fida o mezza fida per soddisfare un proprio bisogno di spostamento dell’animale da un luogo ad un altro, configura un trasporto in conto proprio. Tale tipologia di trasporto puรฒ essere realizzato con autocarri ovvero con autoveicoli immatricolati come autocaravan o per uso speciale nella disponibilitร di chi effettua il trasporto. Qualora realizzato con autocarri di massa complessiva superiore a 6 t, il trasporto รจ sottoposto alle disposizioni della L. 298/74. In particolare, secondo l’art. 31 della L. 298/74, il trasporto puรฒ considerarsi in conto proprio quando ricorrono, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietร o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltร di compera;
b) per essi sia stata rilasciata licenza di trasporto in conto proprio riferita al veicolo o complesso veicolare espressamente indicato nel titolo autorizzativo;
c) i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
d) il trasporto non costituisca attivitร economicamente prevalente e rappresenti solo un’attivitร complementare o accessoria nel quadro dell’attivitร principale del titolare di licenza;
e) gli animali trasportati appartengano alle stesse persone ovvero siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Ai fini della verifica della regolaritร di un trasporto effettuato in conto proprio, occorre che l’animale trasportato sia di proprietร del titolare di licenza ovvero sia comunque nella sua disponibilitร per effetto di uno dei contratti di cui al punto e) sopraindicato.
Atteso che i cavalli sono considerati beni mobili registrati e sono identificati da specifica documentazione che contiene i dati relativi a chi รจ riconosciuto proprietario, appare necessario che i contratti di comodato, fida o mezza fida o qualsiasi altro contratto da cui discenda la disponibilitร pro-tempore dell’animale abbia forma scritta e sia registrato.
Ciรฒ anche allo scopo di consentire agli organi preposti ai controlli la verifica puntuale degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi al trasferimento della disponibilitร dell’animale ed evitare che il contratto esibito, non avendo data certa, non permetta la completa identificazione della volontร del proprietario dell’animale di trasferirne temporaneamente la detenzione, con l’assunzione da parte del detentore delle relative responsabilitร civili, amministrative e penali che discendono da tale operazione.
Del resto, chi ha la disponibilitร dell’animale, in caso di controllo, deve dimostrare di rispettare le forme contrattuali sopra indicate per dimostrare la legittimitร del titolo in forza del quale ne ha la detenzione. In questo contesto, un contratto di comodato dell’animale o un altro contratto di disponibilitร dello stesso, puรฒ essere effettivamente indicativo di un titolo qualificante la reale disponibilitร e cura dell’equide da parte del soggetto che li trasporta solo quando รจ inquadrato nell’ambito di un rapporto stabile nel tempo e non, invece, esaurisce la sua finalitร esclusivamente ai fini del mero e solo trasporto quale giustificativo documentale del trasporto stesso da esibire in caso di eventuali controlli stradali con l’evidente scopo di eludere le norme sul trasporto in conto terzi.
In ogni caso, affinchรฉ possa configurarsi un trasporto in conto proprio non รจ sufficiente che l’animale sia detenuto da chi trasporta per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, ecc., ma รจ indispensabile che il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta e non esclusivamente del proprietario o di un soggetto diverso.
In particolare, con riferimento ai contratti di affidamento dell’animale piรน comuni nel settore, i contratti di fida, mezza fida o comodato del cavallo presuppongono che l’animale che ne รจ oggetto sia trasportato per essere utilizzato effettivamente ed esclusivamente dai beneficiari dei contratti stessi (affidatario o comodatario) che effettuano il trasporto con propri veicoli e non dal proprietario dell’animale.
Infatti, se il cavallo รจ stato affidato alla cura di un soggetto che, con un mezzo nella propria disponibilitร , ne effettua il trasporto da un luogo ad un altro, il trasporto stesso puรฒ ritenersi in conto proprio solo qualora sia destinato a soddisfare in modo esclusivo un bisogno o un interesse dell’affidatario o del comodatario che ha la disponibilitร del mezzo e non anche per un’esigenza o interesse del proprietario dell’animale o di un altro soggetto presente nel luogo di destinazione.
Appare di tutta evidenza che, se il trasporto รจ effettuato dal comodatario ma il cavallo รจ utilizzato dal proprietario o da un’altra persona, appare legittimo ipotizzare, in realtร , che il trasporto effettuato in conto proprio dal comodatario possa mascherare un trasporto in conto terzi realizzato con l’accordo del proprietario del cavallo trasportato allo scopo di eludere le norme in materia, piรน restrittive rispetto a quelle del trasporto in conto proprio.
Qualora, invece, il trasporto dei cavalli avvenga con un veicolo immatricolato per uso speciale ovvero come autocaravan, non รจ sottoposto alla disciplina della L. 298/74. Tuttavia, in ragione di tale esclusione, i presupposti per potersi effettuare un trasporto in conformitร alle norme di immatricolazione sono piรน rigorosi e stringenti. Infatti, i veicoli immatricolati come autocaravan hanno come finalitร il trasporto e l’alloggio delle persone ed il trasporto di cose o, come nel caso specifico di animali, puรฒ essere legittimo solo in quanto l’animale รจ al seguito della persona stessa e serve per soddisfare esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate.
Anche rispetto a tale tipologia di trasporto, l’animale, perciรฒ deve essere di proprietร del conducente o di una persona presente a bordo. Qualora il cavallo sia nella completa disponibilitร di uno di tali soggetti per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida, valgono le considerazioni soprarichiamate circa la necessitร di forma del contratto e di effettiva utilizzazione dell’animale.
Analoghe considerazioni valgono per il trasporto in conto proprio effettuato con un veicolo immatricolato per uso speciale. Tale tipologia di veicoli, infatti, definita dall’art. 54 CDS รจ costituita da “veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli รจ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”.
Gli autoveicoli per uso speciale, perciรฒ, sono una particolare categoria di autoveicoli il cui scopo prevalente รจ la movimentazione di attrezzature costituenti la loro stessa carrozzeria. La movimentazione di persone, animali o di cose รจ dunque limitata e rigorosamente strumentale rispetto a tale finalitร .
Per tale ragione, in virtรน del fatto che questi veicoli sono esenti dalla normativa in materia di autotrasporto di cui alla L. 298/74 e non devono avere neanche il dispositivo di controllo della durata della guida, il trasporto di animali puรฒ ritenersi lecito solo nella misura in cui gli stessi appartengano alle persone che li possiedono.
Anche per tale tipologia di trasporto appare ammissibile che l’animale non appartenga al proprietario del veicolo ma sia comunque nella sua piena ed esclusiva disponibilitร per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida a condizione che l’utilizzazione dell’animale sia effettivamente realizzata solo dal beneficiario dei contratti stessi. Il contratto, per le medesime considerazioni sopra esposte, deve essere registrato.
Applicazione delle norme del Reg. UE n. 1/2005 ai trasporti in conto proprio
Il trasporto in contro proprio, nelle forme sopraindicate, รจ escluso dall’ambito di applicazione dalle regole imposte dal Reg. UE n. 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto solo quando รจ effettuato al di fuori di qualsiasi finalitร economica.
Infatti, salvo quanto indicato al successivo punto relativamente al trasporto di cortesia, quando il trasporto sia inquadrabile, anche quale prestazione meramente accessoria di un diverso contratto (es. deposito per la cura del cavallo, comodato, ecc.), essendo comunque configurabile un’attivitร economica, le disposizioni del Regolamento UE citato trovano certamente applicazione.
La mera ricorrenza di finalitร ludiche o sportive dell’utilizzo dell’animale non puรฒ essere soltanto per se stessa sintomatica di un’assenza di lucro, dovendosi, invece, valutare, caso per caso, se essa non sia inquadrabile, in modo diretto o indiretto, nell’ambito di un’attivitร economica ovvero se sia assolutamente al di fuori di una logica di contemperamento costi/ricavi che caratterizza ogni attivitร economica.
Pertanto, ad esempio, il trasporto di un cavallo in conto proprio effettuato da un maneggio che, a titolo oneroso, ha in custodia l’animale per finalitร diverse da cure mediche veterinarie, configurando attivitร accessoria rispetto al contratto di deposito dell’animale stesso, non puรฒ essere considerata attivitร priva di valenza economica e, quindi, รจ sempre sottoposta alle disposizioni del Reg. UE n. 1/2005.
Attivitร di controllo dei trasporti in conto proprio
Allo scopo di effettuare un controllo piรน accurato dell’effettiva modalitร di trasporto, per valutare se realmente il comodato dell’animale risponda all’effettiva volontร delle parti ovvero se assolva solo a diverse finalitร – dissimulando diversi atti negoziali come sopra indicato – si richiama l’attenzione sull’esigenza di una concreta verifica anche dopo che il trasporto sia stato eseguito. Qualora il trasporto sia effettuato verso luoghi in cui si svolgono manifestazioni ippiche, la prova dell’utilizzo effettivo del cavallo puรฒ essere acquisita attraverso le risultanze dell’evento fornite dalle Federazioni, Associazioni di categoria o Enti organizzatori, verificando chi effettivamente ha utilizzato il cavallo.
Trasporto di cortesia senza fini di lucro
L’art. 30 della legge 298 del 1974 esclude dal proprio ambito di applicazione alla lettera g) “le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorchรฉ trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario”.
Cosรฌ, se un soggetto privato, senza finalitร di lucro, trasporta con un rimorchio debitamente omologato per trasporto animali agganciato ad un proprio autoveicolo, un animale di sua proprietร o che รจ di proprietร di un amico o familiare, presente durante il trasporto, si resta fuori del campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto.
Parimenti, il privato che trasporta occasionalmente il proprio cavallo con un rimorchio omologato, non risulta sottoposto neanche alle norme in materia di trasporto di animali di cui al Reg. UE n. 1/2005. Su tale ambito di completa esenzione si รจ, peraltro, pronunciato anche il Ministero della Salute precisando che: “l’utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale”.
Appare evidente, tuttavia, che l’assenza di connotazione commerciale di cui si parla e che legittima la completa esclusione del trasporto dalla normativa in materia di autotrasporto di cui alla L. 298/74 e da quella relativa al trasporto degli animali vivi di cui al Reg. UE n. 1/2005, si puรฒ riscontrare soltanto quando il trasporto non solo non รจ direttamente oggetto di corrispettivo ma neanche costituisce prestazione accessoria di un contratto di deposito ovvero di un diverso contratto, stipulato a titolo oneroso, per la complessiva cura dell’animale trasportato.
Perciรฒ, non puรฒ essere richiamata la predetta esenzione nel caso in cui il trasporto avvenga a cura di un’impresa di addestramento cavalli o incaricata dal proprietario della sua cura. In tali ipotesi, infatti, deve essere ipotizzato un trasporto in conto proprio di cui all’art. 31 della L. 298/74, ove ne ricorrano le condizioni, ovvero un trasporto in conto terzi, sottoposto alla disciplina della predetta L. 298/74 e del Reg. UE 1/2005.
Attesa la delicatezza e complessitร delle attivitร di trasporto dei cavalli, appare utile richiamare l’attenzione di Codesti Uffici sulla necessitร di una preventiva attivitร di informazione e divulgazione delle indicazioni operative sopraindicate, non solo tra tutto il personale, ma coinvolgendo, ove necessario, anche i Gruppi sportivi e le Associazioni operanti nel settore.
Inoltre, nello spirito di collaborazione e per il miglioramento ed affinamento delle indicazioni operative, per il quale si fa riserva di revisione e valutazione decorsi 3 mesi dalla prima applicazione, allo scopo di considerare anche eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, si sarร grati se entro il 31 Dicembre 2018, Codesti Uffici vorranno far pervenire a queste Direzioni eventuali problematiche ed osservazioni rilevate sul territorio nella prima fase di applicazione delle presenti indicazioni operative.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
(seguono firme)
Speriamo di aver reso un servizio utile ai nostri lettori.