Genova, 5 ottobre 2018 – Il consiglio della Federazione Italiana Sport Equestri in data 8 settembre 2018 ha deliberato il Codice Comportamentale degli Istruttori, tecnici e staff tecnico – vedi pdf clicca qui –. Il codice “si traduce” con testo di impegno degli “addetti federali” che dovranno sottoscrivere annualmente, un’autocertificazione che merita un’attenta analisi e una “firma” responsabile e scrupolosa.
La redazione web di Cavallo Magazine ha chiesto l’appronfondimento sulla valenza dell’autocertificazione all’avvocato Marianna Garrone dello Studio Legale Garrone Diritto Equestre e consulente del service EquiSport Consulting che vi proponiamo integralmente.
“Codice Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale: la valenza dell’autocertificazione”
Attraverso il ricorso all’istituto dell’autocertificazione, attualmente disciplinato dal D.P.R n. 445/2000, al dichiarante è consentito, per ragioni di semplificazione e nei soli casi previsti dalla legge, sostituire i certificati che siano stati a lui richiesti da uffici della pubblica amministrazione, da gestori di servizi pubblici o anche da soggetti privati, con una semplice dichiarazione che conterrà le informazioni contenute nel certificato stesso.
L’autocertificazione può infatti definirsi come una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali da utilizzarsi, di regola, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con un soggetto privato, il ricorso all’autocertificazione è rimandato, invece, alla discrezionalità di quest’ultimo.
Le dichiarazioni non veritiere, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). In tal caso il dichiarante decade, inoltre, dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su tali condotte.
Nel “Codice Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale”, di recente emanazione, è previsto specificamente che gli istruttori e i tecnici federali, all’inizio di ogni anno o a semplice richiesta della Federazione, rilascino a quest’ultima, un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. sopra richiamato, nella quale attestino di non aver riportato, negli ultimi tre anni, condanne penali, di non essere stati attinti da misure cautelari personali e di non essere imputati in processi per la violazione di alcuni, specificamente indicati, articoli del codice penale volti a sanzionare reati particolarmente odiosi.
Sebbene il Codice di comportamento in esame non lo specifichi, dalla lettura della delibera di approvazione dello stesso, si evince come tale autocertificazione diventi requisito e, quindi, presupposto per conseguire e/o mantenere la relativa qualifica di istruttore e/o tecnico federale.
In tale contesto, sia la Federazione che il soggetto dichiarante svolgono un ruolo specifico dal quale conseguono precise responsabilità per entrambi: infatti, la Federazione, attraverso l’auspicata attività di controllo di quanto dichiarato e la possibilità di far valere la responsabilità, anche penale, del soggetto dichiarante, è chiamata ad assicurare la presenza delle condizioni necessarie per garantire ai tesserati la plausibilità della rispondenza al vero di quanto dichiarato dagli interessati (in questo caso, istruttori e tecnici federali); di contro, gli interessati sono chiamati sia a contribuire, con una propria assunzione di responsabilità, alla semplificazione degli adempimenti richiesti dalla Federazione, sia a fornire, in virtù del proprio interesse a non incorrere in sanzioni, specifiche garanzie in merito alla attendibilità delle dichiarazioni rilasciate.
In questo senso la scelta adottata dalla Federazione di non richiedere al soggetto interessato di produrre direttamente i certificati attestanti l’assenza di carichi pendenti e/o sentenze di condanna, anche non definitiva, per tali reati, ma di ritenere sufficiente la semplice autodichiarazione del soggetto interessato, e la conseguente semplificazione del relativo iter autorizzativo, dà luogo ad una sorta di inversione del cd. onere della prova: non sarà, infatti, il candidato istruttore o tecnico a dover fornire la prova alla Federazione della veridicità di quello che autodichiara ma, eventualmente, sarà la Federazione stessa, acquisita una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del soggetto interessato, a doversi curare di provare che essa sia eventualmente falsa.
Forse proprio nella innegabile difficoltà a cui andrà incontro la Federazione a svolgere il richiamato ruolo di controllore della veridicità di quanto dichiarato dai candidati istruttori e tecnici, sta il punto debole del Codice di comportamento in esame.
In tale ottica e per garantire effettività all’istituto delle autocertificazioni, l’utilizzo di quest’ultimo non dovrebbe, infatti, mai sollevare il soggetto richiedente, la Federazione in questo caso, dall’effettuare i necessari controlli rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese.
A tal fine, per poter procedere al controllo, sarà necessario che la richiesta della Federazione sia corredata dal consenso scritto del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Al consenso scritto andrà allegata obbligatoriamente copia fotostatica (fronte e retro) di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva.
Nel testo del Codice di comportamento in esame si prevede, inoltre, che quei soggetti che, una volta subìta e scontata una condanna penale, vengano riabilitati dalla Magistratura ordinaria debbano comunque fare specifica richiesta alla Federazione per entrare nei ruoli federali. Sarà quindi la Federazione e, per essa, il Consiglio Federale a valutare, caso per caso, se concedere, o meno, tale autorizzazione.
La richiamata previsione sembrerebbe porsi in contrasto con il principio di rango costituzionale in base al quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato al fine di un suo graduale reinserimento sociale, ma tale conflitto è solo apparente: l’esame da parte della Federazione del singolo caso concreto non sembra in alcun modo volersi sostituire a quello della Magistratura ordinaria ma deve essere letto in un’ottica di maggior tutela di coloro che verranno a trovarsi successivamente a contatto con i futuri istruttori.
Dalle considerazioni sopra svolte emerge come l’emanazione del nuovo Codice di comportamento intenda tutelare in via primaria la Federazione, proprio per la continua attenzione a garantire l’onorabilità e la rispettabilità di quest’ultima. Non si può tuttavia non notare come emerga, altresì, un intento di tutela, ancorché indiretta, nei confronti dei tesserati e di coloro che si apprestano all’apprendimento della disciplina equestre: la richiesta di particolari requisiti di rispettabilità e onorabilità in campi così delicati mira appunto a tutelare fasce deboli di soggetti, quali i minori e, ancor di più, i minori con disabilità di tipo mentale. Tale scelta non sembra pertanto poter essere censurata: non è raro infatti che coloro che detengono la responsabilità genitoriale sui minori decidano di affidarli a esperti degli sport equestri proprio per le caratteristiche positive, riconosciute anche in ambito psicologico, che il contatto con gli animali produce in essi. È, quindi, immediatamente percepibile l’antitesi che si verrebbe a creare tra effetti positivi della disciplina sulla psiche infantile e il possibile affidamento a soggetti di cui si possa ancora dubitare, anche a seguito dell’espiazione della pena.
Al fine di rendere la tutela della Federazione e dei tesserati maggiormente efficace, guardando l’impianto complessivo del Codice di comportamento, ci si permette, in conclusione, di suggerire alcune semplici modifiche: da una parte, la richiesta di autocertificazione annuale e/o a semplice richiesta dovrebbe essere connotata da una maggiore cogenza, ad esempio, inserendo nel testo del Codice avverbi quali “obbligatoriamente” e paventando la, allo stato attuale, solo supposta inammissibilità della richiesta di abilitazione alla qualifica di istruttore/tecnico o la revoca stessa di tale qualifica in mancanza della richiamata autocertificazione; dall’altra, nella relativa modulistica, dovrebbero essere inserite apposite clausole con le quali l’istruttore e/o il tecnico federale autorizzino la Federazione a compiere in maniera autonoma specifiche ricerche volte ad attestare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal soggetto interessato.
La Redazione di Cavallo Magazine ringrazia l’avvocato Marianna Garrone per la disponiblitá e la collaborazione