Roma, 26 marzo 2020 – Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la circolare con le disposizioni attuative, cioé le concrete applicazioni, per gli operatori impeganti nella cura dei cavalli sportivi e ippici a seguito del Dpcm del 22 marzo. Il comunciato stampa riporta “La Circolare 18209 del 25 marzo sostituisce la circolare 18032 del 24 marzo 2020 essendo emersa la necessità di introdurre alcune specificazioni e alcune integrazioni relative alla disciplina del cavallo da sella. Essa reca disposizioni attuative inerenti gli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi da sella e dei cavalli ippici; con essa si intende fornire una interpretazione autentica della previsione di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020″.
Riportiamo di seguito la versione integrale della Circolare 182209 del 25 marzo, invitiamo tutti gli operatori in ambito ippico ed equestre a consultare il sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e prendere visione della circolare UFFICIALE – clicca qui -.
Sospensione
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Attivitá di accudimento
Non vi è alcun dubbio che la filiera dei cavalli sportivi da sella e ippici, in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, evidenzi una specifica e necessaria attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali; e che, in quanto tali, queste attività siano tutte configurabili nelle varie sottocategorie della attività economica classificata come Ateco 01, richiamata nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. In particolare si citano:
- CODICE ATECO: 43: allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti;
- CODICE ATECO: 62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi;
- CODICE ATECO: 50: include l’allevamento di animali senza una produzione specializzata;
- CODICE ATECO: 62.09 : attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all’inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame;
- CODICE ATECO:62.01 : attività dei maniscalchi
Tutela e gestione degli Equidi
Parimenti, tutti i cavalli hanno specifiche necessità per ottemperare alle quali occorrono strutture e impianti idonei e funzionali, come il Codice per la tutela e gestione degli equidi (Minsalute) analiticamente richiama. Al riguardo, molti di questi impianti sono collocati in determinati centri di allenamento e/o all’interno stesso degli ippodromi.
Al fine di consentire al detentore del/i cavallo/i di assicurare:
- la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell’animale;
- all’equide il movimento psico fisico quotidiano ritenuto idoneo;
appare necessario consentire al personale di gestione degli impianti ospitanti gli equidi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 che dispone di “evitare ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Al fine di adottare misure omogenee, anche con quelle di altri organismi sportivi del settore equestre, e di permettere i necessari spostamenti, le figure professionali riconosciute come coinvolte nella gestione delle attività consentite sono le seguenti:
Ippica
Società di corse
- Dipendenti e/o collaboratori, dimostrato con adeguata documentazione della società di corse, operanti negli impianti e negli ippodromi adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti;
- operatori ippici legati e collegabili, con adeguata documentazione comprovante, alla società di corse oppure ai cavalli ospiti della struttura:
- allenatori;
- guidatori/fantini;
- maniscalchi ed artieri;
- proprietari o allevatori (solo nel caso in cui le Società di Corse dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l’impianto);
- autisti dei van per il trasporto dei cavalli;
Cavallo da sella (Sport Equestri)
Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD)
Affiliate/Aggregate alla Federazioni Italiana Sport Equestri
- Dipendenti e/o collaboratori sportivi, dimostrato con adeguata documentazione delle ASD o SSD, operanti negli impianti dell’ASD o SSD adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti; nello specifico:
- istruttori/tecnici federali;
- cavalieri/guidatori/atleti con regolare autorizzazione a montare;
- Artieri e/o groom
- Collaboratori sportivi legati e collegabili con adeguata documentazione comprovante alle ASD o SSD oppure ai cavalli ospiti negli impianti dell’ASD o SSD:
- maniscalchi;
- proprietari/affittuari/comodatari/affidatari (solo nel caso in cui le ASD o le SSD dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l’impianto);
- autisti dei van per il trasporto dei cavalli
Comprovate esigenze lavorative
Al fine di consentire la dimostrazione delle comprovate esigenze lavorative, il soggetto appartenente ad una delle suddette figure professionali è tenuto a produrre la seguente documentazione:
- documento valido di identità;
- autodichiarazione sostitutiva nella quale indica, fornendo laddove possibile documentazione comprovante:
- il rapporto con la struttura che ospita il/i cavallo/i (dipendente; collaboratore; );
- la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà/affitto/comodato/affidamento del cavallo – passaporto equidi- o altro titolo di affitto/comodato/affidamento del cavallo; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento; carica federale, autorizzazione a montare, altro);
- la provenienza e la destinazione del suo percorso;
- la sede di detenzione del o dei cavalli;
- le altre informazioni obbligatorie previste dalla autocertificazione come da modello vigente presente sul sito istituzionale del Ministero dell’interno;
- ulteriore documentazione ritenuta idonea comprovare il proprio status.
Al riguardo si richiamano le indicazioni rese, dalle diverse Istituzioni competenti in materia, nelle diverse note da loro emanate e, in particolare.:
- sul trasporto animali: nota del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 prot. 6579 (allegata).;
- sugli spostamenti per stati di necessità: nota dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 prot. UPS 2342 (allegata).
ASD e SSD agregate alla Federazione Italiana Sport Equestri
Si precisa, altresì, che per le ASD e le SSD affiliate/aggregate alla Federazione Italiana Sport Equestri, in base al quadro normativo vigente non si ritiene necessaria la comunicazione al Prefetto.
Si invita, inoltre, a verificare sui siti istituzionali della Regione di appartenenza eventuali prescrizioni più restrittive di Ordinanze regionali e/o di altre Autorità locali.
Infine, si raccomanda altresì il massimo senso di responsabilità da parte di tutti gli operatori della filiera ippica e sportiva per limitare gli spostamenti alle esigenze strettamente necessarie e motivate per contribuire alle misure di contenimento del contagio messe in atto dal Governo italiano.
Alle società gestrici dei centri di allenamento o degli ippodromi compete la corretta applicazione e il rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19; la loro vigilanza dovrà essere tale che dovranno:
- nominare un “Responsabile agli accessi” alla struttura che dovrà assicurare la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico;
- incaricare il predetto Responsabile agli accessi di acquisire e conservare idonea autocertificazione resa dagli operatori, contenente le dichiarazioni sullo stato di salute come esplicitate nel vigente modello di autocertificazione diffuso dal Ministero dell’Interno; ovvero:
Þ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
Þ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Þ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle vigenti norme, in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento;
unitamente all’impegno ad ottemperare alle regole indicate dal Governo per il contenimento delle forme di contagio.
L’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020 prevedeva la presenza di personale medico incaricato dalla struttura sportiva al fine di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra il personale in attività: tale obbligo era in relazione al possibile svolgimento di attività e di eventi sportivi a porte chiuse. In assenza di tale fattispecie, è sufficiente acquisire la predetta autocertificazione, tenuto conto della ovvia difficoltà di reperire personale medico che possa assicurare la propria presenza per tutta la giornata;
- operare per il rispetto pieno della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020, ovvero “mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro” assicurando gli opportuni mezzi e strumenti di sicurezza personale
- dare la massima diffusione, all’interno dell’ippodromo, e/o dell’impianto sportivo alle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, assicurando la disponibilità delle soluzioni idro-alcooliche per il lavaggio delle mani, in esso previste.