Bologna, venerdì 22 gennaio 2021 – Nel documento pubblicato dal Tribunale della Fei il 19 gennaio 2021 si legge quanto segue: “Considerate tanto le regole e i regolamenti quanto le evidenze dimostrate dalle parti (…) la decisione del Tribunale della Fei procede sulla base del fatto che l’appellante effettivamente ha vinto la gara in questione ma che è stata privata della vittoria a causa di un errore di ufficio del quale non ha potuto avere consapevolezza se non dopo il termine entro cui sarebbe stato possibile avanzare la contestazione. Chiaramente c’è l’effetto di un’ingiustizia che l’appellante lamenta. La questione è se il Tribunale della Fei può sanare tale ingiustizia”.
La risposta è: no.
Riepiloghiamo l’accaduto. Dal 22 al 25 ottobre 2020 presso il Centro Militare di Equitazione di Montelibretti va in scena un concorso completo ufficiale di equitazione a 4 stelle, dal cui risultato si estrapola anche quello del Campionato d’Italia. La classifica finale vede al 1° posto l’amazzone azzurra Arianna Schivo (Arma dei Carabinieri) su Quefira de l’Ormeau e al 2° posto l’amazzone ugualmente italiana Evelina Bertoli (Fiamme Azzurre) su Seashore Spring: dunque rispettivamente medaglia d’oro e medaglia d’argento tricolori. Ma viene commesso un errore a danno di Evelina Bertoli: il movimento numero dieci della sua ripresa di addestramento valida come prima prova della gara viene valutato dal giudice in H con il punteggio di 6.5, però conteggiato successivamente come 6.0 nella somma dei voti riportati dalla scheda. Se la somma fosse stata corretta, Evelina Bertoli avrebbe terminato la gara dopo le successive prove di campagna e di salto ostacoli esattamente con lo stesso punteggio di Arianna Schivo, risultando tuttavia vincitrice – e dunque anche medaglia d’oro tricolore – in quanto autrice della migliore prestazione in cross. Di tutto questo Evelina Bertoli si avvede solo a gara finita, il giorno 25 ottobre, quando riceve via email le schede della sua prova di addestramento. Il 27 ottobre Evelina Bertoli invia al Dipartimento Completo della Fei la lettera con cui la Fise sottopone la questione allo stesso Dipartimento, da cui tuttavia si risponde di non poter fare nulla poiché la contestazione è stata proposta ampiamente oltre il termine entro il quale sarebbe stato possibile farlo, e cioè trenta minuti dalla pubblicazione del risultato finale della gara. Ritenendo di non aver potuto rispettare tale termine avendo ricevuto la scheda incriminata ben oltre la sua scadenza, Evelina Bertoli e i suoi legali rappresentanti – oltre che i rappresentanti dell’arma di cui l’amazzone italiana veste la divisa, le Fiamme Azzurre – si appellano al Tribunale della Fei il giorno 6 novembre 2020. L’appello però viene rigettato.
Le motivazioni secondo cui l’appello di Evelina Bertoli non è stato accolto, nonostante la stessa Fei ammetta l’ingiustizia da lei subita e la riconosca dunque come vincitrice della gara (e quindi di conseguenza del titolo di campionessa d’Italia), sono molteplici e molto articolate, ma è fondamentale averne consapevolezza per inquadrare l’intera vicenda alla luce di una realtà che – piaccia o meno – tale è.
Ecco dunque di seguito una sintesi dei passaggi determinanti del documento con cui il Tribunale della Fei comunica la sua decisione.
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Il risultato di una gara non è modificabile una volta scaduti i trenta minuti dalla sua pubblicazione durante l’evento se non vi è stata alcuna contestazione in merito, e questa è una regola chiaramente stabilita per qualunque specialità dal Regolamento Generale. La contestazione inoltre deve essere rivolta entro il termine dei trenta minuti al presidente di giuria o – se indisponibile – a qualunque altro componente la giuria di terreno.
Le modifiche al Regolamento Generale sono prerogativa dell’Assemblea Generale della Fei. Il Tribunale della Fei può decidere sulle interpretazioni degli Statuti, sull’interpretazione delle norme contenute nel Regolamento Generale e su quelle delle Regole dello Sport.
Il Tribunale della Fei non ha alcun motivo di accogliere l’appello poiché non c’è stata alcuna valida protesta avanzata nei confronti della giuria di terreno, dunque non c’è alcuna decisione della giuria di terreno rispetto alla quale il Tribunale possa pronunciarsi.
L’unica possibilità per gli appellanti di contestare il risultato della gara sarebbe stata quella di presentare la contestazione alla giuria di terreno entro i trenta minuti dal termine della gara. Dal momento che ciò non è avvenuto, risulta evidente che non esiste alcuna protesta circa il risultato della gara.
Circa il fatto che le schede non siano state consegnate direttamente nelle mani degli atleti (testuale: “apparentemente a causa delle restrizioni Covid-19”) bensì consegnate via email il giorno dopo la fine dell’evento, la Fei fa presente di non aver ricevuto copia di questa email che dimostra la fondatezza della contestazione.
Le linee guida per gli eventi Fei di dressage durante la pandemia Covid-19 non sono regole obbligatorie, bensì raccomandazioni: che in ogni caso non possono superare o modificare le norme stabilite dal Regolamento Generale.
Si fa presente che le regole di dressage stabiliscono che le schede dei giudici possono essere a disposizione degli atleti al termine della competizione, ma che la loro distribuzione agli atleti non è obbligatoria. Di conseguenza non esiste un termine stabilito dal regolamento entro cui le schede possono essere distribuite agli atleti. Quindi secondo tale regola le schede possono essere consegnate agli atleti sia prima sia dopo i trenta minuti trascorsi dall’annuncio e pubblicazione del risultato, quindi sia prima sia dopo il termine indicato per la presentazione di una contestazione alla giuria di terreno. E infine che le schede non sono distribuite automaticamente a tutti gli atleti partecipanti alla gara, bensì solo a quelli che ne facciano richiesta.
Il test di dressage è sempre la prima prova nelle gare di completo, quello di Montelibretti è stato il 22 ottobre. L’appellante (cioè Evelina Bertoli, ovviamente) avrebbe dovuto chiedere le sue schede subito dopo il test di dressage. Se così avesse fatto il comitato organizzatore avrebbe avuto tutto il tempo di inviargliele via email e lei avrebbe avuto a disposizione il tempo necessario per avanzare le sue proteste entro il termine stabilito, cioè le ore 16.37 del giorno 24 ottobre.
La Fei conferma come i partecipanti alle competizioni sportive abbiano il pieno diritto di essere sottoposti a decisioni oneste da parte degli arbitri di gara, ma non necessariamente corrette. E come il Tas declini qualunque intervento nel campo delle decisioni prese nell’ambito dell’azione sportiva, perfino nel caso in cui i giudici o arbitri ammettano successivamente di aver assunto una decisione sbagliata.
La Fei nota inoltre che nel caso in questione non ci sono accuse secondo cui l’errore commesso sia da considerare come fraudolento o arbitrario o frutto di corruzione. Al contrario, la Fei sottolinea come sia nel caso della lettera presentata dalla Fise sia nell’appello avanzato dall’appellante il fatto venga descritto come “errore umano” e che “queste cose accadono”.
Quindi: “La Fei riconosce che l’esito della competizione è davvero sfortunato per la concorrente (Evelina Bertoli, n.d.r.) e che gli errori possono capitare, e mentre la Fei riconosce la massima comprensione per tutti gli atleti che rimangono ‘vittime’ di errori ‘onesti’, la Fei stessa, come organo di governo dello sport equestre, ha la responsabilità di far applicare e far rispettare le specifiche regole dello sport, anche se tali regole sono molto restrittive e non prevedono alcuna eccezione. Tali regole rappresentano l’unico modo per garantire correttezza nei confronti di tutti i partecipanti alle competizioni sportive, compresi coloro i quali agiscono in buona fede sicuri del risultato (e seguendone le conseguenze) una volta che tale risultato sia stato confermato e annunciato”.
Infine: “Il Tribunale della Fei ha la massima comprensione per l’appellante e per le sue ragioni, dispiacendosi di non poter intervenire. Quindi non richiede il pagamento di alcuna spesa: il deposito (500 franchi svizzeri che devono essere versati insieme all’appello, n.d.r.) ritorna all’appellante”.