Macerata, 20 settembre 2018 – Prima udienza di avvicinamento al processo con rito abbreviato che vede imputato un istruttore di equitazione per atti sessuali su una sua alliveva minorenne: all’epoca dei fatti la ragazzina aveva 15 anni, lui quasi 40.
L’uomo avrebbe circuito la propria allieva con messaggi e attenzioni illecite, convincendola a non parlare con nessuno del loro rapporto: la denuncia è partita nel dicembre 2016 quando la madre della giovane, insospettita, ha controllato il cellulare della ragazza e scoperto alcuni messaggi dove lui le raccomandava di cancellare ogni traccia o prova dal mobile.
Ribadiamo il concetto: violando il rapporto di fiducia istruttore/allievo e superare i confini della relazione molestando, abusando o violando sessualmente i giovani che gli sono affidati si configura un reato punito per legge: come da articolo 609 quater, comma 1, punto 2:
“Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
- 1) non ha compiuto gli anni quattordici (2);
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza (3).
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni” (4).