Milano, 8 maggio – La Regione Lombardia con l’ordinanza del 7 maggio numero 541 ha ulteriormente aggiornato le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Specifichiamo che la situazione é in continuo monitoraggio da parte delle istituzioni territoriali e governative, quindi potranno subire ulteriori modifiche ed aggiornamenti. Per questo motivo vi consigliamo di monitorare costantemente i siti delle regioni di appartenenza e i decreti emessi dal governo italiano.
Per quanto riguarda gli sport equestri l’ordinanza di Regione Lombardia specifica a titolo esemplificativo che l’equitazione (attività classificata all’aria aperta) può essere consentita nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi se e solo se in osservanza delle seguenti misure:
- vietata la fruizione di spazi e servizi accessori (esempio clubhouse) se non come passaggio per accedere ai servizi igienici
- corretta e costante santificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici
- contingentamento degli ingressi da parte dei tesserati
- organizzazione di percorsi per assicurare il distanziamento sociale
- divieto di assembramento
Il comitato regionale Fise Lombardia, in accordo con quanto pubblicato tramite un post con un post di Facebook, in giornata dovrebbe informare i propri tesserati, centri ippici e addetti ai lavori con dettagli piú esplicativi.
Riportiamo i punti più importanti dell’ordinanza
Regione Lombardia, ordinanza 541 del 7 maggio 2020 con disposizioni in vigore dall’8 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, come predisposto da articolo 2, punto 1.
Fra i vari punti dell’ordinanza, si legge
“Ritenuto che i dati attuali, che i dati attuali, l’evolversi della situazione epidemiologica e l’esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e all’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali…”
ART. 1
1.Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.
3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi
igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali.
Clicca qui per consultare l’odrinanza n.541 della Regione Lombardia del 7 maggio 2020 – pdf