Bologna, 15 luglio 2024 – Nel numero di maggio di Cavallo Magazine, quello sul turismo equestre, un paio di pagine le abbiamo dedicate ad una infografica che può essere utile ricordare anche qui sul web.
Tema: le regole del Codice della Strada che interessano la circolazione di cavalli e altri equidi.
Pronti per un bel ripasso?
Art. 115 I requisiti del conducente
E’ necessario aver compiuto 14 anni per la conduzione di animali da tiro, da soma e da sella ed essere idonei per requisiti fisici e psichici.
- La precisazione in più: non è richiesto attestato specifico o patente sportiva.
Art. 141 c7 Velocità, controllo dell’animale e manovre
É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
- La precisazione in più: La richiesta di capacità di controllo del proprio mezzo e il divieto di gareggiare in velocità e di circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione si estendono anche al conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
Art. 143 Mano da tenere sulla carreggiata
Comma 1 – I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
Comma 2 – Fa riferimento agli animali in generale che devono essere tenuti il più vicino possibile al margine dx della carreggiata.
- La precisazione in più: tassativo stare in fila indiana, ovviamente.
Art. 160 La sosta degli animali
Il conducente deve vigilare affinché gli animali a lui affidati siano perfettamente assicurati tramite appositi dispositivi e legati in modo da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli o pedoni. Durante le ore notturne gli animali possono sostare solo in aree sufficientemente illuminate; fuori da centri abitati è vietata la sosta sulla carreggiata.
- La precisazione in più: mai come in questi casi è indispensabile che i cavalli, gli asini i muli e putacaso anche i bardotti sappiano stare legati senza la tentazione di strappare capezze e longhine.
Art. 183 Circolazione dei veicoli a trazione animale
Comma 1 – Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
Comma 2 – Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
Comma 3 – I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Nei centri abitati l’autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
Comma 4 – I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
- La precisazione in più: Sempre ottimi i giubbotti, le fasce o altri dettagli catarinfrangenti di abbigliamento del cavaliere o bardatura del cavallo. Un groom è norma di buon senso averlo a bordo anche su un attacco singolo.
Art. 184 – Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
Comma 1 – Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
Comma 3 – É previsto che nelle ore e nei casi previsti dall’art 152 (marcia fuori dai centri abitati anche in orari diurni), ad eccezione delle strade sufficientemente illuminate o interne ai centri urbani, i conducenti debbano tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti la luce arancione in ogni direzione (deve essere visto sia anteriormente che posteriormente).
Importante: Per le passeggiate nei centri urbani non esistono ostacoli all’ingresso con animali da sella, purché siano rispettati gli articoli del Codice della strada e ci si informi preventivamente sulle regole comunali per la raccolta delle deiezioni.
In caso di gruppi numerosi è consigliata la comunicazione del passaggio alle amministrazioni comunali, indicando l’itinerario previsto; stessa cosa in caso di passaggio nelle vicinanze di edifici sensibili quali ambasciate, consolati, caserme.
Ma la vera domanda da porsi è: vogliamo veramente andare con i nostri cavalli fuori da sentieri nel verde e boschi e portarli in mezzo a semafori, traffico e caos?
Ne vale davvero la pena? Rispondetevi con sincerità.
Un ringraziamento speciale al corpo della Polizia Municipale di Firenze e al suo Reparto a cavallo, che ci hanno accompagnati attraverso gli articoli del Codice della Strada e anche sulle strade della loro Magnifica (è il caso di dirlo) città.